Controlli e liti

Iva, scattano i controlli sull’acquirente in assenza di verifiche sul fornitore

Le fatture ricevute non rilevano l’inattendibilità delle scritture contabili

di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Le irregolarità riscontrate dal fisco in merito all’acquisto della merce, alla sua provenienza e al relativo trasporto sono idonee a provare la consapevolezza del cessionario o per lo meno la conoscibilità della frode da parte dello stesso.

In tal senso, rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti l’infedeltà fiscale del fornitore che (oltretutto) ha trasferito la sede all’estero dopo un breve periodo di attività, lo stato di nullatenenza del socio unico e amministratore della società venditrice, le stranezze relative alle modalità di approvvigionamento e trasporto, oltre che le irregolarità della ditta esecutrice dei trasporti. In mancanza di verifiche sull’adeguatezza e solidità del fornitore, nonostante l’entità degli acquisti, sull’origine e provenienza della merce e sull’affidabilità del trasportatore, è dunque lecito concludere che l’acquirente non abbia fatto uso della diligenza esigibile da un operatore accorto. Di conseguenza, è legittima la contestazione di indetraibilità dell’Iva relativa alle fatture ricevute, in quanto soggettivamente inesistenti.

Queste sono le conclusioni della Ctr Lombardia n. 3788/17 del 19 ottobre scorso (presidente Lamanna, relatore Scarzella). La sentenza ha anche modo di precisare (incidentalmente) che, in ogni caso, non compete all’ufficio indicare quale sarebbe stato il reale fornitore della merce e altresì che è irrilevante la regolarità della documentazione contabile, dato che essa è propria di questa tipologia di illeciti.

La presenza di fatture di tal genere nella contabilità della contribuente non è tuttavia idonea a innescare un accertamento di tipo induttivo ai sensi dell’articolo 39, comma 2, Dpr n. 600/1973, dato che questo sarebbe ammissibile solo in caso d’inattendibilità assoluta dei dati risultanti dalle scritture contabili. Circostanza che non si realizza nella fattispecie, in cui l’organo d’accertamento non ha specificamente contestato né la falsità né l’incompletezza di dette scritture. Potrebbe verificarsi, semmai, solo il caso dell’inattendibilità parziale, cui può seguire solo un accertamento di tipo analitico-induttivo.

Inoltre, non essendo state sollevate eccezioni in merito a inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei costi di cui alle fatture controverse, non è possibile far derivare dalla loro inesistenza soggettiva l’indeducibilità delle spese. Secondo i giudici, infatti, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i beni acquistati non sono utilizzati per compiere il reato (situazione che impedirebbe la deducibilità del costo) «bensì per essere commercializzati», con l’effetto che non è possibile un disconoscimento neppure parziale della deduzione.

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