Controlli e liti

Iva, servizi accessori «attratti» dal trattamento della prestazione principale

di Laura Ambrosi

Ai fini Iva se i servizi accessori sono parte di una prestazione unitaria e più complessa e divengono elementi integranti l’accordo commerciale, l’operazione va considerata unica e va assoggettata al trattamento fiscale previsto per la prestazione principale. Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza 17836 depositata ieri.

Ad una società veniva notificato un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate recuperava Iva relativa ad operazioni comunitarie infragruppo. Più precisamente, l’ufficio riteneva che le prestazioni rese dalla contribuente ad un’altra società del gruppo con sede Ue non rientrassero nel regime di non imponibilità, ma riguardando una pluralità di servizi e cessione di beni, dovessero in parte scontare l’Iva.

Nella specie, la società aveva considerato non imponibili, i servizi di intermediazione, di vendita di pc e servizi di assistenza. Secondo l’Agenzia, invece, questi ultimi non potevano considerarsi connessi alle intermediazioni e pertanto dovevano essere assoggettati ad IVA.
L’interpretazione dell’Ufficio veniva condivisa dai giudici di entrambi i gradi di merito e pertanto la società ricorreva in Cassazione.

La Corte, in accoglimento del gravame, ha affermato un importante principio per l’individuazione delle cd operazioni complesse. Innanzitutto è stata richiamata una pronuncia della Corte di Giustizia (C-208/15) secondo la quale più prestazioni formalmente distinte, ma fornite separatamente devono essere considerate unitariamente quando non sono indipendenti.

In particolare, si è in presenza di una sola operazione allorchè due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi e la scomposizione avrebbe carattere artificioso. In tale contesto, una prestazione è considerata accessoria e non principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto. Secondo la Corte di Giustizia, è importante considerare sia l’obiettivo economico dell’operazione, sia l’interesse dei destinatari delle prestazioni.

La Cassazione, alla luce dei principi espressi dal giudice europeo, ha ritenuto che nella specie ricorreva una sola operazione. Ciò in quanto, si trattava di un contratto relativo ad un compenso unitariamente determinato, inerente la commercializzazione di prodotti di un altro soggetto Ue, che includeva anche servizi tecnici e amministrativi, ma finalizzati ad una migliore fruizione dei prodotti stessi.

Cassazione, ordinanza 17836/2018

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