Iva, strada ancora in salita per le prestazioni di servizi sugli immobili
La tassazione Iva delle prestazioni di servizi relative a beni immobili – a oltre due anni dall’entrata in vigore del regolamento 42/2013/Ue (operativo dal 1° gennaio 2017) – pone dei seri problemi applicativi e interpretativi che vanno affrontati in modo sistematico e risolutivo.
In effetti, negli ultimi mesi, l’agenzia delle Entrate si è cimentata nello specifico tema, ma in modo occasionale e, in relazione a casi specifici, non del tutto esplicativi della intera problematica. In particolare, l’Agenzia in un breve periodo di tempo, tra settembre e dicembre del 2018, ha emanato il principio 2/E/2018 e le risposte agli interpelli 77/E/2018 e 115/E/2018.
Il tema, che in astratto potrebbe anche sembrare di semplice soluzione, in quanto la tassazione è direttamente connessa all’utilizzo di un bene immobile, in concreto si complica nel momento in cui il servizio reso è complesso o come dice l’agenzia delle Entrate è composto da più servizi teleologicamente orientati al raggiungimento di uno specifico scopo. Nell’interpretazione, inoltre, è necessario considerare la copiosa produzione della Corte di Giustizia; le note esplicative della Commissione Europea del 26 ottobre 2015 e le scelte operate dall’Ue nel 2008 in materia di tassazione degli eventi di natura educativa, sportiva, ricreativa e per le fiere espositive.
Ritornando alle pronunce dell’Amministrazione finanziaria, si evidenzia che l’agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 2/E/2018, in cui ha riunito assieme una serie di concetti e di principi sinora elaborati e argomentati separatamente tra loro, è giunta a una conclusione quanto meno innovativa che, da una prima lettura, sembrerebbe stravolgere il sistema della tassazione dei servizi relativi a beni immobili. Dalla lettura di questo principio, infatti, si legge che – in caso di prestazione di servizi "composta", in cui la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico – la prestazione stessa è territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7 quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 12 del Dpr 633/1972.
Il principio di diritto, pronunciato con particolare riferimento all’attività relativa ai servizi congressuali, ha sostanzialmente assimilato il servizio generico di organizzazione di un evento a un servizio relativo al bene immobile, per il semplice fatto che l’attività congressuale si svolgeva all’interno di un luogo fisicamente individuato. Ne deriva che, in tale modo, viene sostanzialmente snaturato l’utilizzo del bene immobile, di talché non sarebbe più possibile distinguere le ipotesi in cui il bene immobile è elemento essenziale per la prestazione, rispetto alle ipotesi in cui il servizio ha un nesso minimo con l’immobile.
Infatti, anche le attività congressuali, come tutti gli eventi culturali, educativi, sportivi, ecc., e come i servizi relativi ai beni immobili, sono stati oggetto di modifica in ambito di normativa Iva. A livello unionale, l’articolo 53 della direttiva 2006/112/Ce (modificato anch’esso dalla direttiva 2008/8/Ce) stabilisce che le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo (rapporto B2B) rilevano nel luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente, mentre se prestati a una persona che non è soggetto passivo (rapporto B2C) rilevano nel luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente (cfr. articolo 54).
I citati articoli, recepiti nella normativa domestica dall’articolo 7 quinquies, Dpr 633/1972, ribadendo che il principio generale che governa la localizzazione d’imposta nei rapporti tra operatori economici (B2B) è la posizione del committente, mentre nei rapporti tra operatori economici e consumatori finali (B2C) conta il luogo di stabilimento del prestatore, con riferimento al B2B stabiliscono che devono essere tassati in base al criterio di «effettivo svolgimento» unicamente:
• le "prestazioni di servizi per l’accesso" a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni;
• i servizi accessori connessi con l’accesso.
Per le altre prestazioni relative alle manifestazioni rese a soggetti passivi deve, quindi, essere applicata la regola generale di tassazione di cui all’articolo 7 ter, Dpr 633/1972.
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