Ivie e Ivafe passano sempre dal quadro RW
Le tanto ricercate semplificazioni fiscali introdotte dal legislatore si rivelano nella maggior parte dei casi delle non semplificazioni, il quadro RW ne è proprio un esempio.
Il prospetto ha, infatti, attualmente due funzioni: la prima di assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale, mentre la seconda concerne la liquidazione delle imposte Ivie ed Ivafe e, molto spesso, le rispettive normative di riferimento contrastano, in quanto a fronte dell’esonero dichiarativo per una funzione, il contribuente sarà comunque tenuto alla compilazione del quadro RW per espletare gli adempimenti richiesti dall’altra.
In particolare, si fa riferimento agli esoneri dichiarativi previsti per il monitoraggio fiscale in merito agli immobili già posseduti e ai depositi e conti correnti bancari, rispettivamente, ubicati e costituiti all’estero. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 4 del Dl 167/1990 prevede che, ai fini del monitoraggio fiscale, per il contribuente non vi sia l’obbligo della compilazione del quadro RW nel caso di depositi e conti correnti esteri il cui valore massimo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a euro 15mila.
Tuttavia, il prospetto deve essere redatto per effettuare la liquidazione dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero), qualora il valore di giacenza medio dei conti correnti e depositi tenuti presso lo stesso intermediario sia superiore a 5mila euro.
Il contribuente, quindi, per una corretta compilazione del quadro deve individuare per tali attività il valore più alto raggiunto nell’anno e la giacenza media del periodo e, qualora, il primo importo non abbia superato 15mila euro, ma la giacenza media sia superiore a euro 5mila, il quadro RW andrà comunque compilato, per determinare l’imposta dovuta.
Ad esempio, si pensi ad un conto corrente aperto presso un intermediario residente in uno Stato estero per consentire l’addebito delle spese dell’immobile ubicato nello stesso Paese, nel quale sono stati depositati euro 10mila e supponendo per semplicità che nell’anno il conto corrente non abbia subito modifiche, nel quadro RW il contribuente, dopo aver compilato le prime sette colonne del rigo (per individuare il titolo e la percentuale di possesso, nonché lo Stato estero), indicherà in colonna 8 il valore di giacenza media, pari ad 10mila euro, per poi liquidare l’Ivafe nelle colonne 10 e 11 (pari ad 34,20 euro, l’imposta nel caso di conti correnti è dovuta in misura fissa).
Nel caso in cui, invece, la giacenza media non sia superiore a 5mila euro, ma nel corso dell’anno il conto corrente abbia superato, anche di un giorno, il valore di 15mila euro, il dichiarante sarà tenuto al monitoraggio fiscale, ma non al pagamento dell’Ivafe, dovendo segnalare tale eventualità barrando la casella 20 del quadro RW.
Anche per gli immobili, il citato comma 3 dell’articolo 4 del Dl 167/1990 prevede delle semplificazioni dichiarative, poiché non devono essere indicati quelli situati all’estero che non hanno subito modifiche nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. Ne consegue che per tali investimenti non occorrere compilare il quadro RW, ma si è comunque tenuti al versamento dell’Ivie, ossia dell’imposta sul valore degli immobili all’estero. Dal tenore letterale della norma, sembrerebbe, però, che il prospetto possa non essere compilato anche con riferimento alla liquidazione dell’imposta dovuta sull’immobile.
Tuttavia, adottando un comportamento prudenziale, considerato anche i mancati chiarimenti da parte dell’amministrazione, si ritiene di dover presentare comunque il quadro RW, anche nel caso in cui l’immobile non abbia subito variazioni rispetto ai precedenti periodi d’imposta.
Infatti, le istruzioni stesse al modello Redditi richiedono che «ai soli fini della corretta determinazione dell’Ivie complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati». Infine, nelle precedenti ipotesi di esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale, eventuali errori dichiarativi nel quadro RW non dovrebbero essere sanzionati secondo l’articolo 5 del Dl 167/1990, ma eventualmente sulla base delle sanzioni previste dall’articolo 1 del Dlgs 471/1997.