Controlli e liti

L’accertamento «definitivo» sulla Srl inchioda il socio

Secondo la Ctr Puglia 1079/2/2020 la mancata impugnazione nei termini gli impedisce di contestare la pretesa

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di Davide Settembre

L’avviso di accertamento a carico di una Srl, divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, pregiudica l’esito del giudizio pendente nei confronti del socio amministratore, cui viene imputato il maggior reddito accertato. Il socio, infatti, non può più contestare il merito della pretesa avanzata nei confronti della società. È, in sintesi, quanto affermato dai giudici della Ctr Puglia (presidente Cazzolla, relatore Schilardi) con la sentenza n. 1079/2/2020.
La vicenda
Nel caso esaminato dai giudici pugliesi, l’ufficio accertava un maggior reddito di partecipazione in capo al contribuente, in qualità di socio (al 90%) nonché amministratore di una Srl. Il contribuente impugnava l’atto impositivo, ma il ricorso veniva rigettato dai giudici di primo grado. La sentenza veniva, però, impugnata in appello. In sede di appello, in particolare, il contribuente eccepiva, tra le altre cose, l’illegittimità dell’atto accertativo per non essere stato preceduto dal prodromico atto di accertamento richiamato nell’avviso (quello nei confronti della Srl), sostenendo che non fosse stato mai notificato.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno respinto l’appello. Il collegio, in premessa, ha ricordato che nel caso esaminato l’ufficio aveva accertato a carico dell’appellante un maggior reddito di partecipazione, nella sua qualità di socio (al 90%) di una Srl che era stata destinataria di un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.
I giudici hanno quindi affermato che l’accertamento in via definitiva di un reddito nei confronti della società, per mancata impugnazione nei termini (come nel caso in esame), pregiudica l’esito del giudizio pendente nei confronti del socio, per quanto riguarda l’esistenza del maggior reddito di partecipazione. Infatti, la definitività dell’atto comporta l’impossibilità di porre in discussione gli aspetti di merito riguardanti l’accertamento del maggior reddito nei confronti della società, e ciò in virtù del principio della certezza del diritto. In definitiva, i giudici pugliesi hanno ritenuto legittimo e fondato l’atto di accertamento dell’ufficio.
I precedenti
Occorre in ogni caso evidenziare che anche la Corte di cassazione ha affermato che l’accertamento a carico di una Srl, divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, pregiudica l’esito del giudizio pendente a carico del socio. In tale ipotesi il socio non può contestare il merito della pretesa nei confronti della società né può eccepire che non è stato allegato l’atto redatto a carico della società e notificato solo a quest’ultima (si veda la sentenza n. 441/2013).
Da evidenziare, tuttavia, anche qualche sentenza della Cassazione di segno opposto, in cui ad esempio è stato affermato che il socio (che nel caso esaminato non era anche amministratore) che ha impugnato separatamente l’atto a lui notificato relativo al reddito di partecipazione senza avere preso parte, o essere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società per l’impugnazione dell’accertamento della maggiore imposta sul reddito delle società, ha facoltà di contestare la presunzione di distribuzione di maggiori utili nonché la validità dello stesso atto presupposto (n. 25115/2014).

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