Controlli e liti

L’accordo che ripristina la legittima non è soggetto a imposta di registro

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di Angelo Busani

Non è soggetto a imposta di registro l’accordo, consacrato in un verbale di conciliazione giudiziale, con il quale si chiude una causa intentata da un fratello verso l’altro fratello per vedersi riconoscere la quota di legittima spettantegli in morte del loro padre, a condizione che si tratti di un accordo avente a oggetto la sola reintegrazione della quota di legittima che sia stata violata con donazioni o con disposizioni testamentarie.
Lo afferma la Cassazione nella ordinanza n. 1141 del 17 gennaio 2019 , in cui si afferma che se, invece, gli eredi stipulano accordi con i quali si modifica o si integra l’assetto della successione rispetto a quanto disposto dal testatore, allora l’atto deve essere tassato con l’imposta di registro a seconda delle pattuizioni che esso contiene.
Infatti, qualora l’accordo consista nel ripristinare l’assetto voluto dalla legge in ordine alle quote di legittima spettanti agli eredi del de cuius e alterato da donazioni o disposizioni testamentarie, non si fa luogo all’applicazione dell’imposta di registro, in quanto l’attività che si svolge consiste solo in una risistemazione della devoluzione ereditaria, la quale è già di per sé tassata con l’imposta di successione.
Nel caso specifico deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 1141/2019, un fratello aveva ricevuto per testamento il legato di un immobile; costui aveva poi instaurato un giudizio verso l’altro fratello per lamentarsi di aver ricevuto una lesione alla sua quota di legittima (in sostanza, un legato di valore inferiore a quello della sua quota di legittima); il giudizio era poi terminato con una conciliazione mediante la quale il fratello in questione aveva lasciato il legato nell’eredità concordando una liquidazione in denaro.
La Cassazione ha ritenuto dunque che nel caso concreto vi sia stata solo una redistribuzione della massa ereditaria (al fine di reintegrare la quota di legittima) e non un accordo finalizzato a innovare la devoluzione dell’eredità; e che è irrilevante che questo accordo accada nel corso di un giudizio o al di fuori di un contesto giurisdizionale.

Cassazione, ordinanza 1141/2019

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