L’Ace inciampa sul patrimonio iniziale per Snc, Sas e ditte passate in «ordinaria»
Un problema del tutto nuovo nel procedere al calcolo dell’Ace per società di persone e imprese individuali è confrontarsi con l’incremento derivante dall’entità del patrimonio iniziale di costituzione.
La questione è inedita poiché nella precedente versione dell’Ace (applicata fino al 2015) la base imponibile Ace era costituita solo dal patrimonio netto finale di ciascun esercizio, a nulla rilevando il patrimonio iniziale. Invece, dalla pubblicazione del Dm 3 agosto 2017 e della sua relazione illustrativa si evince che dal periodo d’imposta 2016 la base Ace dei soggetti Irpef è calcolata come quella dei soggetti Ires (pur con alcuni distinguo). L’affermazione è più volte ripetuta dalla relazione. Inoltre, l’articolo 8, comma 1, del Dm afferma che si applicano ai soggetti Irpef le regole di calcolo dei soggetti Ires , in quanto compatibili, e tra queste figura certamente il passaggio (articolo 5) in cui si statuisce che si assume come incremento anche il patrimonio di costituzione per l’ammontare derivante da conferimenti in denaro. Vediamo ora i vari casi possibili.
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Costituzione dal 2016 in poi. Il caso più semplice è rappresentato dalla società di persone o impresa individuale che si è costituita nel 2017 (o 2016) già adottando il regime di contabilità ordinaria e presentando un certo patrimonio netto di partenza, conferito in denaro. Il Dm non parla mai di questa fattispecie ma non vi sono ragioni logiche, sistemiche o tantomeno letterali che inducano a ritenere inapplicabile questo passaggio ai soggetti Irpef. In attesa di una conferma da parte delle Entrate possiamo quindi ritenere che il patrimonio iniziale, conferito in denaro, sia un elemento incrementale della base Ace alla stregua di un versamento in conto capitale.
Si pone, anche in questo caso, il tema dell’eventuale ragguaglio ad anno del conferimento iniziale , che non sembra necessario dalla lettera della norma ( e in tal senso si è pronunciata anche Assonime con la cicolare 17 /12, par. 2.2.5, nota 40), mentre dalle specifiche tecniche allegate alle istruzioni del modello Redditi emergerebbe l’obbligo del ragguaglio anche con riferimento al patrimonio di costituzione.
Passaggio in contabilità ordinaria dopo 2015. Per questi soggetti , in semplificata dalla data di costituzione e passati in regime di contabilità ordinaria dal 2016 in poi, il calcolo della base Ace deve considerare solo gli elementi previsti nell’articolo 8, comma 2, lettera b) del Dm, e cioè:
- come dati incrementali, gli utili destinati a riserva e i conferimenti in denaro;
- come dati decrementali, le attribuzioni di patrimonio netto (sia riserve di utili che di capitale) ai soci.
Possiamo in questo caso considerare, quale dato incrementale, il patrimonio netto emergente dal prospetto di apertura della contabilità ordinario? Si propende per la risposta negativa, sulla base del fatto che non si tratta di un patrimonio netto di costituzione, poiché l’impresa era già preesistente anche se non applicava Ace in quanto semplificata.
Si potrebbe obiettare che se il patrimonio netto di apertura fosse il derivato di utili non distribuiti durante il periodo di gestione in semplificata, sembrerebbe iniquo negare l’agevolazione Ace che sarebbe stata fruita in presenza di contabilità ordinaria. Ma è proprio una scelta legislativa, ribadita dalla relazione illustrativa al Dm, quella di ignorare, ai fini Ace, quanto accaduto durante i periodi di contabililtà semplificata.
Una conferma indiretta della correttezza di questa tesi è reperibile nel passaggio normativo di cui all’articolo 8, comma 6, del Dm, in cui si prevede che l’impresa tornata in ordinaria dopo alcuni periodi in semplificata riduca la base Ace dell’eventuale decremento patrimoniale tra ultimo patrimonio netto in ordinaria e patrimonio netto di apertura della “nuova” gestione in ordinaria: il patrimonio netto di apertura viene quindi considerato solo se porta a ridurre la base Ace, mai quale dato che, in sé, possa generare un incremento rilevante ai fini della agevolazione.
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