Imposte

L’Ace va escluso dal calcolo dell’imponibile di 30mila euro

Si considerano i redditi soggetti a cedolare secca e nel regime forfettario

di Luigi Lovecchio

Lo stralcio degli affidamenti non superiori a 5mila euro opera per singolo carico, mentre non rileva il totale addebitato in cartella. Ai fini del rispetto del limite rappresentato dal reddito imponibile 2019 non superiore a 30mila euro, occorre sommare il reddito soggetto a cedolare secca e il reddito dei forfettari. Non si deve invece tener conto dell’importo dell’Ace. Sono i principali chiarimenti contenuti nella circolare 11/E/2021 con cui l’agenzia delle Entrate ha illustrato la sanatoria dell’articolo 4 del Dl 41/2021.

La circolare ricorda che il limite di 5mila euro si conteggia senza considerare gli interessi di mora, l’aggio e le spese di procedura. Rileva il debito residuo al 23 marzo 2021 mentre si evidenzia che eventuali somme pagate prima della data di formale cancellazione del ruolo (31 ottobre 2021) non saranno rimborsate. Le Entrate confermano altresì che il tetto di 5mila euro deve essere riguardato con riferimento alla singola partita affidata e non al totale addebitato in cartella. Così, ad esempio, una cartella che contenga un accertamento Imu di 3mila euro, una liquidazione Irpef di 4.200 euro e una multa stradale di 2.500 euro potrà essere integralmente annullata. Sono esclusi dallo stralcio le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti, le sanzioni comminate da autorità penale, gli importi recuperati a titolo di aiuti di Stato illegittimi e le risorse proprie Ue, compresa l’Iva all’importazione.

La parte più innovativa della circolare riguarda il calcolo del reddito imponibile 2019 non superiore a 30mila euro. Si conferma innanzitutto che la nozione in esame, in linea di principio, è pari al reddito complessivo al netto della rendita dell’abitazione principale e degli oneri deducibili. Il documento di prassi ricorda inoltre che bisogna tener conto di taluni elementi aggiuntivi che, per espressa previsione di legge, incidono in materia di agevolazioni fiscali. Si tratta del reddito soggetto a cedolare secca sugli affitti e del reddito soggetto a imposta sostitutiva dei soggetti forfettari (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 160/2019) che devono essere sommati al reddito imponibile, e non al reddito complessivo, stante la chiara previsione di legge.

In linea teorica, dovrebbe anche aggiungersi l’importo dell’Ace (aiuto alla crescita economica) che concorre alla determinazione del «reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali». Tuttavia, proprio la circostanza che l’articolo 4 del Dl 41/2021, si rivolge al reddito imponibile, consente di escludere dal computo l’ammontare dell’Ace.

La circolare individua puntualmente i righi dei modelli dichiarativi da considerare ai fini della soglia di 30mila euro. Sono invece ininfluenti tutti gli altri redditi non soggetti a tassazione ordinaria, quali, ad esempio, i redditi a tassazione separata e le plusvalenze da capital gain.

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