L’agente della riscossione può avvalersi del legale
L'agente della riscossione può costituirsi in giudizio anche tramite legali esterni . La modifica apportata all'articolo 11 del Dlgs 546/1992 va interpretata nel senso che l'attribuzione all'agente della riscossione della capacità di stare in giudizio «direttamente o mediante la struttura sovraordinata» non impedisce a quella parte di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del successivo articolo 12. Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 25625 del 15 ottobre.
I giudici di legittimità sembrano porre la parola fine alla querelle sollevata da alcune commissioni tributarie (si veda il Quotidiano del Fisco del 21 giugno), circa l'impossibilità per l'agente della riscossione di servirsi di legali esterni per la difesa tecnica nel processo tributario, in virtù della modifica normativa sopracitata, richiamata nell'articolo 1 del Dl 193/2016, convertito con modifiche con legge 225/2016, che ha previsto il subentro alla cessata società per azioni del gruppo Equitalia, a titolo universale, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR), ente pubblico strumentale alle Entrate.
Alcune sentenze di merito hanno dichiarato l'inammissibilità della costituzione di AdeR , essendosi avvalsa in giudizio dell'opera di avvocati del libero foro; ciò in virtù del combinato disposto dai commi primo e secondo dell'articolo 11 del rito tributario ( rubricato «capacità di stare in giudizio») il quale prevede che l'agenzia delle Entrate , l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata; le parti diverse da queste possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.
La questione viene affrontata e superata dalla Corte di Cassazione che, nel rigettare l'eccezione preliminare del controricorrente di inammissibilità del ricorso dell'agente della riscossione per asserita intempestività dell'impugnazione, afferma che il riferimento fatto dalla controricorrente alla modifica apportata dall'articolo 9, comma 1, Dlgs 156/2014 all'articolo 11 del Dlgs 546/1992, non è utile a giustificare la fondatezza dell'accezione in esame, giacché l'attribuzione all'agente della riscossione della capacità di stare in giudizio «direttamente o mediante la struttura sovraordinata», non impedisce a quella parte di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del successivo articolo 12, con ogni relativa conseguenza, tra cui quella dell'applicazione degli articoli 170 e 326 del Codice di procedura civile, in forza del rinvio contenuto all'articolo 1, comma 2, Dlgs 546/1992.
La Corte considera dirimente la previsione dell'articolo 12 il quale al primo comma stabilisce che le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato, da leggersi come obbligo solo per il contribuente e come facoltà per gli enti impositori nonché per l'agente della riscossione.