Contabilità

L’ammortamento «distingue» la natura dello sconto

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di Cristina Odorizzi

Il processo di ammortamento è sostanzialmente la ripartizione del costo di una immobilizzazione durante il periodo di sua vita utile, tenendo presente che la quota imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzo del bene.

Il principio contabile Oic 16 chiarisce che il valore da ammortizzare è la differenza fra il costo dell’immobilizzazione e, se determinabile, il valore residuo.

Il costo d’acquisto è il costo effettivamente sostenuto per acquisire il bene, inclusivo dell’Iva oggettivamente indetraibile, nonché dell’Iva soggettivamente indetraibile in caso di soggetti che operano con pro-rata di detraibilità pari a zero. Tuttavia, la capitalizzazione dell’Iva indetraibile è consentita solamente nei limiti in cui l’aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto del bene non faccia sì che si ecceda il valore recuperabile con l’uso del bene.

Gli sconti incondizionati in fattura sono portati in diretta riduzione del costo. Gli sconti cassa (per pronto pagamento) devono invece essere appostati fra i proventi finanziari.

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche i costi indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

La capitalizzazione di oneri finanziari è consentita con riferimento ai soli oneri finanziari sostenuti dall’impresa per prendere a prestito i capitali necessari all’acquisto o alla costruzione del bene e maturati durante il periodo che va dal pagamento delle somme di denaro ai fornitori, fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso, includendo in tale periodo anche quello necessario per il montaggio e la messa a punto del bene.

Se il momento in cui il bene è pronto per l’uso è ritardato per scioperi o altri eventi di natura straordinaria, gli oneri finanziari relativi a tale maggior periodo non sono capitalizzabili.
La capitalizzazione degli interessi passivi va esclusa se il periodo che intercorre tra il pagamento delle somme ai fornitori e il momento in cui il cespite è pronto per l’uso non è significativo e nel caso in cui il finanziamento ottenuto non è stato realmente utilizzato per l’acquisizione del cespite.

Al fine della capitalizzazione degli interessi passivi, occorre far riferimento al tasso di interesse effettivamente corrisposto sui finanziamenti a medio e lungo termine contratti per l’acquisizione delle immobilizzazioni. Nel caso di finanziamenti con tassi differenti si può fare riferimento ad una media ponderata.

Dal punto di vista fiscale, l’articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir consente di inserire nel costo dei beni materiali strumentali gli interessi passivi iscritti a bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.

In ultimo è opportuno segnalare che sono esclusi dal meccanismo del Rol gli interessi di cui all’articolo 110 Tuir, ovvero quelli che costituiscono componente del costo di acquisto o fabbricazione dei beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa. In merito si segnala che lo schema di Dlgs, approvato in prima lettura l’8 agosto 2018 in attuazione della legge di delegazione europea 163/2017 (Direttiva Atad I), prevede di far rientrare nel meccanismo del Rol anche gli interessi capitalizzati e quindi eliminando l’esonero attuale.

Per ulteriori approfondimenti leggi l’articolo di Cristina Odorizzi su Guida alla contabilità & bilancio 10/2018

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