Imposte

L’ampliamento a seguito di ricostruzione è agevolato solo dal 110% antisismico

Secondo la commissione consultiva del Consiglio lavori pubblici, il maggior volume non può avere il superbonus in versione «eco» neppure se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia

di Pierpaolo Ceroli e Stefano Cingolani

I lavori di ristrutturazione edilizia beneficiano del superbonus del 110 per cento. Quando includono una demolizione e ricostruzione, però, l’eventuale ampliamento realizzato ricostruendo il fabbricato può avere solo il superbonus in versione “sisma” (comma 4 dell’articolo 119 del Dl Rilancio), ma non quello in versione “eco” (comma 1 dello stesso articolo). In quest’ultimo caso, il 110% si applica solo per i lavori sulla parte preesistente, non su quella “aggiunta”. Queste indicazioni arrivano dalla commissione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici, istituita per il monitoraggio dell’attuazione delle norme relative al sismabonus.

La modifica del decreto Semplificazioni
Il Dl 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 (decreto Semplificazioni) ha notevolmente ampliato il concetto di ristrutturazione edilizia inserendo l’aumento volumetrico dell’edificio, non legato alle semplici innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, all’interno di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1 lettera d), del Dpr 380/2001, che definisce appunto la ristrutturazione.

Ad oggi rientrano infatti nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, comprendendo naturalmente anche le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, installazione di impianti tecnologici, eccetera.

L’intervento può prevedere altresì incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana, purché siano realizzabili alla luce della legislazione vigente e degli strumenti urbanistici comunali. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

La possibilità di ampliamento degli edifici - sempre nell’ambito della ristrutturazione edilizia - è invece molto più limitata sia per gli edifici sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia per quelli ubicati nelle zone omogenee A o in zone ad esse assimilabili. Per tali categorie di immobili, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

La corretta categoria in cui inserire i lavori - secondo la commissione - è individuata dall’ente competente al rilascio del titolo abilitativo quando è necessario il permesso di costruire. Nel caso della Scia, invece, sarà il professionista ad asseverare sotto la propria responsabilità che i lavori sono di ristrutturazione edilizia (e non di un’altra categoria edilizia).

L’applicabilità del 110%
La commissione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici ritiene che siano agevolabili con la detrazione del 110% anche le spese relative all’incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione inquadrati come ristrutturazione edilizia e agevolati dal superbonus in versione sisma. Questo a patto che tali spese siano state sostenute a partire dal 17 luglio 2020, data in cui il Dl 76/2020 ha inserito l’aumento volumetrico nell’ambito degli interventi di ristrutturazione.

La commissione ricorda che in certi casi, «se necessario e possibile», si potrebbe chiedere all’ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando l’intervento alla ristrutturazione edilizia.

Attenzione, però: secondo la commissione, a differenza del superbonus in versione sisma, il superbonus in versione “ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume preesistente.

Il diverso regime relativo alle due agevolazioni fiscali - rileva la commissione - potrebbe essere eliminato solo con una modifica alla legislazione vigente. Pertanto, la commissione si è fatta carico di inviare una nota agli uffici legislativi del Mit, Mise e Mef, segnalando il diverso trattamento sopra evidenziato, in modo che tali organi possano intraprendere gli eventuali provvedimenti normativi, finalizzati ad allineare le agevolazioni.

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