Controlli e liti

L’appellante incidentale deve pagare il contributo unificato

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di Rosanna Acierno

L’appellante incidentale, completamente vittorioso sul merito ma soccombente sulle eccezioni pregiudiziali, è tenuto al pagamento del contributo unificato. È questa la principale conclusione cui è giunta la Ctr Abruzzo, con la sentenza 237/7/2019 depositata l’8 marzo scorso ( clicca qui per consultarla ).

Per capire meglio la questione occorre innanzitutto precisare in quali casi è necessario proporre appello incidentale e in quali altri casi è invece necessario fare la cosiddetta riproposizione. Su punto, occorre riferirsi a quanto da ultimo statuito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 11799/2017, secondo cui la parte appellata totalmente vincitrice sul merito in primo grado, ma soccombente su questioni pregiudiziali che intenda devolvere tali questioni alla cognizione del Giudice regionale deve fare ciò mediante appello incidentale e non tramite riproposizione (articolo 56 del Dlgs 546/92). Secondo la Corte suprema, infatti, è possibile ricorrere all’istituto della riproposizione e non a quello dell’appello incidentale solo qualora il giudice di primo grado non abbia esaminato tutte le eccezioni pregiudiziali, rigettandole così implicitamente. Si pensi, ad esempio, ad un contribuente che, inizialmente attraverso un ricorso introduttivo ha impugnato un atto impositivo eccependone l’illegittimità sia per questioni pregiudiziali di diritto che per questioni di merito e che il giudice di primo grado abbia annullato l’atto nel merito, rigettando quelle pregiudiziali. Qualora l’Amministrazione finanziaria soccombente in primo grado impugni la sentenza in appello, secondo la Cassazione, il contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appello principale, oltre a chiedere conferma della sentenza attraverso le controdeduzioni, dovrà anche “appellare” la parte di sentenza che ha rigettato la questione pregiudiziale.

Fatta tale premessa, nel caso di appello incidentale, la Ctr abruzzese, confermando l’interpretazione già offerta dal primo giudice, ha stabilito che la determinazione del contributo unificato deve avvenire sulla base del valore originario dell’atto impugnato. A ben vedere la pronuncia dei giudici abruzzesi è in linea anche con una direttiva interna del Mef che, da qualche anno, invita le segreterie delle Commissioni tributarie regionali a ritenere dovuto il contributo unificato a carico dell’appellante incidentale completamente vittorioso sul merito, ma soccombente sulle eccezioni pregiudiziali.

Resta, invece, fermo che, così come precisato nella direttiva del Mef 2 del 14 dicembre 2012 (clicca qui per consultarla), ove si presenti appello incidentale sulle sole spese non riconosciute alla parte vittoriosa in primo grado il contributo unificato è dovuto e deve essere calcolato in base al loro importo. Il contributo va quindi pagato sull’ammontare delle spese come si desume dalla nota del difensore depositata in primo grado; in assenza di nota spese, se si presenta comunque appello sulle stesse, non ci si può che riferire alle sole spese vive, come il contributo unificato e i diritti di segreteria.

Ctr Abruzzo, sentenza 237/7/2019

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