L’asseverazione tardiva fa perdere la detrazione
In presenza di un’asseverazione tardiva della riduzione della classe di rischio sismico dell’edificio, l’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta.
È questo quanto viene chiarito dall’agenzia delle Entrate con l’interpello n. 31 dell’11 ottobre scorso.
In tema di benefici fiscali legati agli interventi antisismici, la legge di Bilancio 2017, legge 232/2016, ha potenziato gli interventi che comportano una riduzione del rischio sismico.
Viene più precisamente stabilito che, se dagli interventi appena sopra indicati deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a classi di rischio inferiori nonché se gli interventi riguardano parti comuni di edifici condominiali, la detrazione viene innalzata al 70 per cento, se ne deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, detrazione innalzata al 75 per cento se gli interventi sono effettuati nelle parti comuni di edifici condominiali; e addirittura è dell’80 per cento se ne deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, detrazione innalzata all’85 per cento se gli interventi sono effettuati nelle parti comuni di edifici condominiali.
In tutti i casi la detrazione deve essere ripartita in 5 rate di pari importo mentre la spesa massima su cui applicare le percentuali sopra indicate non può superare il limite di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, mentre in caso di realizzo degli interventi su parti comuni degli edifici condominiali il limite di euro 96mila va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per poter beneficiare delle agevolazioni maggiorate, il Dm 58/2017 ha definito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.
Nel citato decreto è stabilito che la riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
Inoltre, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente la menzionata asseverazione, deve poi essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività, cosiddetta «Scia», da presentare allo sportello unico competente.
A tal riguardo l’agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello 31 dell’11 ottobre 2018, ha chiarito che la presentazione di un’asseverazione tardiva della riduzione della classe di rischio sismico dell’edificio non consente di beneficiare delle detrazioni «potenziate» del 70 per cento e dell’80 per cento di cui si è detto.
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