L’atto a titolo gratuito tra enti della Pa non paga l’imposta di donazione
L’imposizione però scatta se viene coinvolta una società, anche se pubblica
La Regione finanzia un Comune il quale costruisce, su un sedime di sua proprietà, manufatti (destinati a ospitare l’attività di artigiani), con l’accordo che poi il Comune ne trasferisca (senza corrispettivo) la proprietà alla Regione affinché essa ne ceda la proprietà, a sua volta, sempre senza corrispettivo, a una società strumentale della Regione in modo che quest’ultima possa stipulare contratti di leasing finanziario con gli utilizzatori finali.
Questo articolato assetto di interessi presuppone di risolvere il problema della tassazione:
O del trasferimento dei manufatti in questione dal Comune alla Regione, senza corrispettivo;
O dell'ulteriore trasferimento dei manufatti dalla Regione alla sua società strumentale, sempre senza corrispettivo.
Nella risposta a interpello 592 del 16 settembre 2021, l’agenzia delle Entrate osserva che:
a) nel primo caso (trasferimento dal Comune alla Regione), trattandosi di una cessione a titolo gratuito, si rientra nell’alveo dell’imposta di donazione, la quale, peraltro, non si rende dovuta nel caso specifico, in quanto i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni sono esenti da imposta di donazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, Dlgs 346/1990 (il Tus, Testo unico dell’imposta di successione e donazione);
b) nel secondo caso (trasferimento dalla Regione alla sua società strumentale), sempre per il motivo che pure si tratta di un trasferimento a titolo gratuito, si applica l’imposta di donazione con l’ordinaria aliquota dell’8 per cento.
Le imposte ipotecaria e catastale, nel primo caso non si rendono dovute, in quanto i trasferimenti di cui all’articolo 3 del Tus non sono soggetti a tale imposizione; mentre, nel secondo caso, si debbono applicare con le ordinarie rispettive aliquote del 2 e dell'1 per cento.
L’applicazione dell’imposta di donazione agli atti a titolo gratuito diversi dalle donazioni deriva dal fatto che la normativa (articolo 2, comma 47, Dl 262/2006) in base alla quale l’imposta di donazione è stata reintrodotta nel nostro ordinamento, dopo la soppressione disposta nel 2001, dispone espressamente l’applicazione dell’imposta di donazione, oltre che ai contratti di donazione in senso stretto, anche appunto a ogni altro atto che sia stipulato “a titolo gratuito”. A titolo gratuito è l’atto che, a fronte della prestazione di un contraente, non preveda una controprestazione da parte dell’altro contraente. Quando c'è il pagamento di un prezzo, si tratta di un atto evidentemente a titolo oneroso.
Ma dalla mancanza della previsione di un prezzo non deriva necessariamente che si tratti di un atto a titolo gratuito, poiché la prestazione effettuata da uno dei contraenti può trovare causa in un comportamento dell’altro contraente, anche estranea al contratto in sé. In altre parole, se una Regione finanzia a fondo perduto un Comune e questo trasferisce il manufatto alla Regione senza percepire un prezzo, può in effetti non trattarsi di un atto a titolo gratuito.