L’autofattura elettronica è a rischio cortocircuito
Per consentire la gestione delle autofatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio (Sdi), l’agenzia delle Entrate ha adottato una inedita suddivisione, creando il concetto di «autofatture vere e proprie», in opposizione alle altre. Una nuova classificazione che rischia di creare più di un problema agli operatori.
La nuova distinzione
La definizione di «autofatture vere e proprie», per quanto in parte anticipata in alcune Faq relative alla fatturazione elettronica pubblicate sul sito dell’Agenzia, rappresenta una posizione del tutto inedita rispetto alla prassi precedente.
Secondo questa tesi, la “vera” autofattura viene emessa quando chi emette il documento non è il soggetto che pone in essere l’operazione, ma il cessionario del bene o il committente del servizio, sul quale incombe sia l’obbligo di assolvere l’imposta, sia quello di procedere alla sua liquidazione in sostituzione del primo. Non solo, l’autofattura deve essere emessa anche nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore e cessionario/committente «coincidono in un unico soggetto», ovvero quando è effettuata una operazione a titolo gratuito, in base all’articolo 2, comma 2, del Dpr 633/1972.
Al contrario, l’Agenzia sostiene che «nell’inversione contabile (reverse charge), a differenza delle ipotesi di autofattura richiamate nel paragrafo precedente, il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’Iva, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta». Sarebbero queste, insomma, le “altre” autofatture.
Nel prendere atto di questa posizione si deve rilevare che fino ad oggi autofattura e inversione contabile non sono mai state considerate procedure alternative, ma complementari. Questo perché, con l’inversione contabile, il cessionario/committente assolve l’imposta ( con l’annotazione sul registro delle vendite e degli acquisti) in due ipotesi diverse:
1. autofatture predisposte direttamente dal cessionario/committente (articolo 17, comma 2 del Dpr 633/1972), come accade ad esempio per una consulenza commissionata da un operatore italiano a un consulente svizzero;
2. fatture predisposte dal cedente/prestatore residente, prive dell’imposta e per le quali il cessionario/committente deve provvedere preliminarmente alla loro integrazione (articolo 17, comma 5 e 6), come nel caso delle fatture emesse da imprese di pulizie.
Emblematico il fatto che le due procedure citate sono rispettivamente denominate come “reverse charge esterno” (ipotesi n. 1) e “reverse charge interno” (ipotesi n. 2).
La gestione dei file Xml
Dalla nuova classificazione delle Entrate derivano importanti conseguenze ai fini della fatturazione elettronica. Infatti, qualora vi sia l’obbligo di emettere un’autofattura (cioè una autofattura “vera e propria”), questa dovrà essere emessa elettronicamente e inviata allo Sdi, peraltro con una importante eccezione prevista per le operazioni rese da soggetti extraUe (come nell’esempio del consulente svizzero appena citato). In quest’ultimo caso, infatti, l’emissione elettronica dell’autofattura è facoltativa.
Diversamente, per le fatture emesse senza l’addebito d’imposta da parte del cedente/prestatore, non vi è l’obbligo di emettere fattura, ma il cessionario/committente ha due opzioni:
1. si può limitare a integrare la fattura elettronica ricevuta tramite lo Sdi dal cedente/prestatore, e poi provvedere alla doppia registrazione;
2. senza procedere alla «materializzazione analogica» della fattura elettronica, può predisporre un altro documento da allegare al file della fattura elettronica, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Dopodiché dovrà inviare tale documento allo Sdi (così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione, come rileva l’Agenzia).
Si può dunque concludere che l’artificiosa e inedita classificazione abbia come unico obiettivo quello di disciplinare in qualche modo l’emissione elettronica delle autofatture.
Se così fosse, non si può non sottolineare come, pur comprendendo le attuali necessità dell’amministrazione finanziaria di gestire l’emissione delle fatture elettroniche, questo orientamento determina e determinerà in futuro difficoltà interpretative.
Si pensi solo per fare un esempio alla disciplina delle sanzioni previste dall’articolo 6 del Dlgs 471/1997 che accomuna senza alcuna distinzione al comma 9-bis e seguenti sia le «autofatture vere e proprie» che l’inversione contabile per le fatture ricevute dal cedente/prestatore residente senza applicazione dell’imposta.