L’e-commerce monitora la soglia annua per le cessioni intraUe
Anche una vendita effettuata da un fornitore italiano nei confronti di un privato consumatore residente in un altro Stato membro della Ue può dar luogo ad una cessione intracomunitaria. È il caso delle «vendite a distanza». Per tali si intendono, principalmente, le vendite su internet (cosiddetto «commercio elettronico indiretto»), nonché le cessioni effettuate in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, comprese le vendite a domicilio.
Tali modalità di vendita, moltiplicatesi negli ultimi anni grazie al crescente utilizzo del web, consistono in cessioni di beni “fisici”, in cui la conclusione, ed eventualmente il pagamento, del contratto avviene per via telematica, mentre la consegna avviene nelle forme tradizionali (è il caso, ad esempio, dell’acquisto online di una lampada che viene consegnata al cliente tramite corriere).
Per le «vendite a distanza» di beni mobili materiali è previsto un particolare regime Iva. Pertanto, gli operatori che intendono sviluppare l’e-commerce devono conoscere le conseguenze Iva derivanti dalla sua implementazione.
Regime Iva
Le cessioni effettuate nei confronti di «privati consumatori» o di altri «non soggetti passivi d’imposta» fiscalmente residenti in un diverso Paese membro, hanno natura di cessione intracomunitaria – in base all’articolo 41, comma 1 lettera b) del Dl 331/93 - purché l’importo globale delle vendite effettuate in ciascuno Stato membro sia superiore, nell’anno in corso o nell’anno solare precedente:
•alla «soglia di protezione» di 100mila euro;
•ovvero al minore ammontare previsto dallo Stato del cessionario per gli «acquisti a distanza».
In tal caso, operando il principio di tassazione nel Paese di destinazione, scatta conseguentemente l’obbligo, per il fornitore italiano, di identificarsi ai fini Iva nel Paese dell’acquirente attraverso la cosiddetta «identificazione diretta», ovvero per mezzo della nomina di un proprio rappresentante fiscale, per assolvere gli obblighi del tributo.
Al contrario, nel caso di non superamento delle soglie annue, l’operazione è tassata in Italia, secondo le ordinarie disposizioni interne, a meno che il cedente nazionale opti per l’imposizione nello Stato di destinazione, esercitando l’opzione nella dichiarazione Iva relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L’opzione ha effetto fino a quando non venga revocata e, in ogni caso, per almeno tre anni.
Il superamento della soglia in corso d’anno
L’operatore, pertanto, dovrà monitorare con attenzione l’eventuale superamento della «soglia di protezione» considerando che lo stesso non esplica effetti sulle operazioni effettuate precedentemente. In tal caso, infatti, resta valida la disciplina applicata per le vendite effettuate nel periodo precedente al superamento della soglia e tali cessioni restano tassate nel Paese membro dal quale sono partiti o sono stati spediti i beni.
Il superamento della soglia in corso d’anno, pertanto, comporta la tassazione nel Paese del cessionario a partire dalla cessione che ha determinato lo “sforamento” e per tutte le cessioni effettuate, nello stesso Stato membro, nell’anno in corso e in quello successivo.
Soggetti acquirenti
Le cessioni devono essere effettuate nei confronti di cessionari comunitari non tenuti all’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari.
Si tratta, in particolare, di:
•privati consumatori;
•enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti d’imposta che non abbiano optato per •l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati;
•produttori agricoli in regime speciale.
Beni oggetto di vendita
Rientrano, infine, nella disciplina Iva in esame tutti i beni materiali, ad esclusione dei beni soggetti ad accisa (ad esempio alcolici), dei mezzi di trasporto “nuovi” e dei beni da installare, montare o assiemare dal fornitore o per suo conto.