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L’edificio strumentale all’attività agricola è pertinenziale

Lo ha stabilito la Cassazione. Compendio rurale vendutocome cessione di azienda a imprenditori professionali

di Francesco Giuseppe Carucci

Il beneficio fiscale per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina previsto dall’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, si applica alle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola, di terreni agricoli e relative pertinenze.
Sulla nozione di pertinenza del terreno agricolo, ai fini dell’agevolazione de quo, è intervenuta di recente la Suprema corte con l’ordinanza 3597/2021 pubblicata il 12 febbraio scorso.

La questione di cui si sono occupati i giudici di legittimità verte sulla corretta fruizione del beneficio in caso di trasferimento di un compendio agricolo, nella forma di contratto di cessione di azienda, a un imprenditore agricolo professionale. L’asse immobiliare è costituito dal terreno e da alcuni fabbricati ivi insistenti destinati all’esercizio di attività agrituristiche.

A parere dell’agenzia delle Entrate, il trasferimento dei fabbricati non avrebbe potuto scontare l’imposizione agevolata per difetto della natura accessoria rispetto al terreno.

Infatti, in assenza dei manufatti, sarebbe risultato inibito l’esercizio dell’attività agrituristica. Tale circostanza connota, secondo le Entrate, la funzione strumentale dei fabbricati all’attività agricola esercitata nel fondo negando, invece, il generale rapporto di pertinenzialità riconducibile all’articolo 817 del Codice civile secondo cui le pertinenze sono «destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa».

D’altra parte, la posizione dell’Agenzia era già nota. Con la risoluzione 26/E del 6 marzo 2015, infatti, aveva sostenuto che sussiste rapporto di pertinenzialità ove vi sia connessione funzionale tra il fabbricato ed il terreno agricolo e che detto rapporto non coincide con la relazione di strumentalità attinente, invece, alla individuazione dei beni necessari per l’esercizio dell’impresa agricola.

Nel caso oggetto di decisione tale contrapposizione apparirebbe ancor più evidente poiché il trasferimento dei cespiti non è avvenuto per semplice compravendita, ma nella forma della cessione di azienda.

A quest’ultimo proposito la Cassazione, richiamando un ormai consolidato orientamento, ha avuto modo di ribadire che, in considerazione della ratio legis, il beneficio è fruibile indipendentemente dalla tipologia dell’atto stipulato purché comporti il trasferimento dei cespiti nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi sottesi all’agevolazione.

Con riferimento al rapporto di pertinenzialità, invece, i giudici di legittimità hanno ribaltato la posizione delle Entrate. Si è osservato, difatti, che il fabbricato posseduto ed utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale – e dunque strumentale - anche se, da un punto di vista civilistico, non dovesse costituire pertinenza del terreno.

Nella materia in commento, pertanto, prevale una visione economica-funzionale in virtù della quale il rapporto di pertinenzialità si configura in funzione dell’attività di impresa ben potendo estendersi l’agevolazione fiscale al trasferimento di tutti i fabbricati rurali, abitativi e strumentali all’esercizio dell’attività agricola, definiti dall’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del Dl 557/1993. D’altro canto lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei cespiti.