L’eliminazione della sezione straordinaria rimescola i bilanci
Tra le principali modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015 si rileva l'eliminazione della sezione straordinaria del Conto economico con conseguente riallocazione delle voci in altre sezioni dello schema. Le modifiche hanno riguardato anche l'informativa di nota integrativa.
A partire dal 1° gennaio 2016 nei bilanci redatti secondo le norme del Codice civile non sono più presenti nello schema di conto economico i proventi e gli oneri della sezione straordinaria. L'Organismo Italiano di Contabilità ha elaborato, nel frattempo, una nuova edizione dell'Oic 12 per tenere conto delle modifiche introdotte nell'ordinamento nazionale dal Dlgs 139/2015.
Sezione straordinaria
Le precedenti norme contabili si basavano sul principio in base al quale l'attività ordinaria era costituita dall'attività caratteristica o tipica dell'impresa, insieme all'attività accessoria e a quella finanziaria.
Secondo le regole contabili previgenti, l'attività ordinaria si contrapponeva a quella straordinaria. L'attività straordinaria includeva proventi e oneri che derivavano da eventi o operazioni che simultaneamente avevano natura casuale, accidentale e infrequente e le connesse operazioni erano estranee all'attività ordinaria dell'impresa, intesa come attività effettivamente esercitata dalla stessa.
Dalla definizione del termine «straordinario», indicata nel previgente Oic 12, discendeva che non era sufficiente l'eccezionalità o l'anormalità quantitativa dell'importo, ma occorreva che la fonte della componente di reddito fosse derivante da operazioni o eventi non connessi alla gestione ordinaria tipica, accessoria o finanziaria.
Nel recepire le modifiche introdotte con il Dlgs 139/2015 inerenti l'eliminazione dell'area straordinaria, l'Oic 12 nella versione modificata precisa che con le classi A (Valore della Produzione) e B (Costi della produzione) si confrontano i «componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura».
La modifica apportata agli schemi ha comportato anche una ridefinizione del concetto di attività caratteristica e attività accessoria a oggi identificata nell'Oic 12 nei «componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata».
La scelta effettuata nell'Oic 12 è stata quella di mantenere comunque la distinzione tra attività caratteristica e non caratteristica, nonostante non sia espressamente prevista dal Codice civile e risulti particolarmente difficile operare delle standardizzazioni delle singole realtà aziendali. Tale distinzione permette, dal lato ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A1 (Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizio) e A5 (Altri ricavi e proventi). Diversamente, dal lato costi, tale distinzione non può operare in quanto il criterio classificatorio del conto economico normativamente previsto è quello per natura.
L’informativa in nota integrativa
Oltre all'eliminazione nello schema di conto economico delle voci relative ai componenti straordinari, è stata modificata anche l'informativa richiesta dall'articolo 2427 del Codice civile che deve contenere «l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali». L'obiettivo è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili.
La diversa informativa richiesta nella nota integrativa non è da ricondurre alla contestuale eliminazione dell'area straordinaria del conto economico. La tipologia di informazioni che devono essere indicate nelle note è ora più ampia e non coincide con i proventi e oneri straordinari così come intesi nella precedente norma. La sezione straordinaria del vecchio schema di conto economico includeva i proventi e gli oneri la cui fonte era estranea all'attività ordinaria. Diversamente, così come ora specificato dall'Oic 12, il concetto di eccezionalità richiamato dal Codice civile prescinde dall'appartenenza del fatto aziendale all'attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria.
I singoli elementi di ricavo o di costo dell'attività aziendale possono appartenere a qualsiasi area del conto economico, l'importante è che si dia evidenza separata in nota integrativa di tali fatti quando questi sono di ammontare o incidenza eccezionale. Pertanto, la norma non può essere interpretata come un recupero nella nota integrativa di quegli elementi di ricavo o costo che prima delle modifiche legislative confluivano nella sezione degli oneri e proventi straordinari.
Per approfondire: Marco Rescigno in Guida alla Contabilità & Bilancio 6/2018