Imposte

Transfer price, la pressione finanziaria chiama all’adeguamento

Imprese e amministrazioni fiscali dovranno tenere conto degli effetti distorsivi del coronavirus per il 2020

L’epidemia del Covid-19 ha comportato restrizioni alla libertà di movimento con rilevanti ripercussioni sulle imprese multinazionali, le quali si sono ritrovare a dover riorganizzare le proprie attività per far fronte all’emergenza, oltre a valutare come meglio allocare le proprie risorse umane e finanziarie in un contesto globale incerto.

In questo scenario, la temporanea sospensione delle attività di determinati settori produttivi e il peggioramento delle condizioni macroeconomiche avranno ripercussioni significative sulla complessiva catena del valore dei gruppi multinazionali (ad esempio, fornitori strategici che riconvertono la propria attività caratteristica, scarsità di materie prime a causa di restrizioni governative locali nel Paese di produzione). Pertanto, sia le imprese - già da oggi - sia le amministrazioni fiscali - un domani in sede di verifica - dovranno necessariamente tenere conto degli effetti distorsivi del Covid-19 in materia di prezzi di trasferimento per l’anno 2020.

Gli accordi infragruppo
In primo luogo, gli accordi infragruppo esistenti, stipulati in condizioni operative ordinarie, generalmente non affrontano specificamente le modalità di allocazione tra le parti contraenti delle perdite di natura straordinaria. Si pensi a un accordo di distribuzione a rischio limitato, il quale tipicamente prevede l’impegno del produttore a riconoscere a favore del limited risk distributor una redditività minima “garantita” sulle vendite conseguite sul mercato locale.

Ebbene, ai fini contrattuali, le parti potrebbero aver previsto che il produttore si faccia carico della maggior parte dei costi e dei rischi del limited risk distributor nel corso del normale svolgimento delle attività, mentre le autorità fiscali del Paese in cui è fiscalmente residente il produttore potrebbero ravvisare che, in una di crisi a carattere globale, le perdite generate in tale contesto debbano essere condivise, almeno in parte, con il limited risk distributor. Diventa pertanto necessario per i gruppi multinazionali una analisi anche in chiave dinamica circa la ripartizione delle perdite causate dalla crisi scaturita dall’emergenza Covid-19 all’interno del gruppo in applicazione del principio di libera concorrenza.

Circostanze di mercato senza precedenti
Inoltre, per testare la redditività realizzata, ad esempio, da un limited risk distributor nell’anno 2020, i dati finanziari delle società comparabili avranno come riferimento gli esercizi precedenti (i.e., 2017, 2018 e 2019) – naturalmente scevri da impatti connessi al Covid-19 - avendo operato le imprese in condizioni economiche ordinarie (al netto di possibili eventi che hanno comunque interessato il settore di riferimento). Conseguentemente, le analisi di comparabilità risulteranno inficiate ex se giacché la redditività dell’anno 2020 risulterà segnata da circostanze di mercato e finanziarie straordinarie senza precedenti.

Allo stesso modo, risulterà di difficile percorrenza ai fini dell’analisi di comparabilità la selezione di società che sono funzionalmente comparabili ma che operano in diversi settori e/o giurisdizioni ben potendo essere colpite in modo disomogeneo dalla crisi Covid-19 rispetto al settore e allo Stato della società la cui redditività è testata.

L’assistenza finanziaria e il supporto tecnico
Sotto altro profilo, l’assistenza finanziaria e/o il supporto tecnico-operativo prestati da un membro del gruppo multinazionale a un’entità consociata temporaneamente in difficoltà potrebbero dar luogo a una operazione infragruppo da remunerare mediante l’adozione di una politica di prezzi di trasferimento ad hoc.

In aggiunta, specifiche considerazioni in materia di transfer pricing dovranno essere svolte ove, a livello di gruppo, siano prese decisioni manageriali che comportino il trasferimento di beni immateriali (e.g., know-how di dirigenti senior distaccati in un’altra giurisdizione) oppure siano poste in essere operazioni di «business restructuring» volte a contrastare gli effetti della crisi quali, a titolo di esempio, l’accentramento della funzione acquisti in luogo di attività svolte localmente – come si ravvisa in svariati settori merceologici - o la risoluzione di contratti di distribuzione per cause di forza maggiore con l’abbandono di un determinato mercato geografico.

L’analisi da effettuare
In tali casi, sarà particolarmente importante effettuare un’analisi volta ad individuare:
le funzioni, gli asset e i rischi pre e post riorganizzazione;
e i diritti e gli obblighi delle entità coinvolte nella ristrutturazione aziendale nell’ambito degli accordi di pre-ristrutturazione, in modo da verificare come tali diritti e obblighi siano mutati a seguito della ristrutturazione aziendale e, conseguentemente, adeguare di concerto le politiche dei prezzi di trasferimento.

La dinamica finanziaria
Infine, un ulteriore aspetto da considerare risiede nella pressione sulla dinamica finanziaria che in molti casi sta richiedendo linee di finanziamento infragruppo, garanzie addizionali da terze parti, revisione di accordi di cash pooling nonché, in alcuni casi, anche il posticipo sine die (o la non considerazione di fatto) di scadenze contrattuali. Anche in tali casi l’adeguamento del pricing di tali operazioni nell’attuale contesto economico deve tenere conto dei nuovi parametri di valutazione del rischio di credito, di Paese ovvero di valuta, nonché dell’esistenza di limitate operazioni comparabili.

Con riferimento a tutte le tematiche precedenti, diventa di fondamentale importanza la valutazione circa la sostenibilità di impostazioni condivise con l’amministrazione finanziaria in Apa conclusi in passato, nonché l’opportunità di aggiustamenti con riferimento alle procedure ancora in corso.

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