Finanza

Transfer price a prova di rettifica per blindare la liquidità infragruppo in tempi di crisi

La gestione della liquidità diventa fondamentale in una fase di crisi come quella che stiamo vivendo

di Massimo Bellini

L’attuale crisi economica rende la gestione della liquidità di fondamentale importanza per i gruppi. Nel report «Transfer pricing guidance on financial transations», pubblicato di recente, l’Ocse tratta i prezzi di trasferimento dei contratti di cash pool, che possono essere determinati con tre passaggi:

individuazione dei tassi di mercato;

remunerazione del pooler;

suddivisione dei benefici.

Con i contratti di tesoreria accentrata i gruppi ottimizzano la gestione della liquidità, riducono i costi finanziari e/o ottengono rendimenti maggiori grazie all’aggregazione delle singole posizioni debitorie e creditorie dei partecipanti.

Come per qualsiasi operazione intercompany l’analisi sui prezzi di trasferimento deve partire dal corretto inquadramento delle transazioni. Deve cioè essere individuata da un punto di vista sostanziale la reale natura dell’operazione ed il ruolo delle parti, anche alla luce di chi sostiene i rischi significativi tra cui rischio di credito e di liquidità.

Al riguardo un tema che è stato oggetto di numerose contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria in passato è la possibile riqualifica delle operazioni da breve a lungo periodo nei casi in cui vi siano posizioni che si protraggono nel tempo. Anche se l’Ocse riconosce che tali situazioni devono essere valutate, non vi dovrebbero essere automatismi. Può essere infatti del tutto normale che un’impresa detenga su un conto di tesoreria accentrata liquidità per periodi prolungati in quanto le esigenze aziendali (ad esempio, pagamenti vari, investimenti) lo potrebbero richiedere. Ciò accade peraltro spesso anche con banche terze, il che rappresenta un’ulteriore conferma della genuinità di tali operazioni.

Una volta correttamente inquadrata la transazione devono essere determinati i tassi intercompany e la remunerazione del cash pool leader (pooler). Poiché i contratti di cash pool sono solitamente stipulati all’interno dei gruppi è molto difficile trovare evidenze di mercato comparabili. Si potrebbe pertanto ipotizzare un’analisi costituita da tre passaggi.

La quantificazione del beneficio
Il primo passaggio consiste nella quantificazione del beneficio. Devono cioè essere confrontati i tassi creditori e debitori che sarebbero applicati in assenza del cash pool, ovvero i tassi di mercato, con i maggiori tassi creditori e/o minori tassi debitori applicati dalla banca sul conto di tesoreria accentrata. Il differenziale rappresenta il beneficio totale per il gruppo. Vi possono essere anche vantaggi qualitativi (ad esempio una maggiore facilità nell’ottenere liquidità) che devono essere considerati negli step successivi.

Remunerazione del pooler
Il secondo passaggio è la remunerazione del pooler. Secondo l’Ocse in molti casi il pooler svolge una funzione amministrativa di compensazione delle posizioni e gestione dei rapporti con i partecipanti e la banca, per cui la relativa remunerazione dovrebbe essere di tipo routinario. Potrebbe ad esempio essere determinata con il metodo del cost plus. Tuttavia vi possono essere situazioni in cui il pooler sostiene maggiori rischi ad esempio nei casi in cui assume posizioni finanziarie in proprio anziché fare da semplice tramite tra la banca ed i partecipanti. Il pooler dovrebbe avere un livello di capitalizzazione adeguata a sostenere i rischi oltre che personale qualificato in grado di gestire gli investimenti. In tali casi l’importo determinato al primo passaggio dovrebbe essere allocato, in tutto o in parte, al pooler.

Ripartizione del beneficio residuo
Il terzo passaggio consiste nella ripartizione tra i partecipanti del beneficio che residua dopo aver remunerato il pooler. La ripartizione dovrebbe applicarsi anche in caso di perdite, per esempio derivanti da default, ipotesi non remota visto il periodo di crisi. Ciò comporterebbe crediti inesigibili il cui costo dovrebbe essere sostenuto dalle società che fanno parte dell’accordo in quanto normalmente tra di esse vi sono garanzie reciproche.

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