Adempimenti

L’erede non può revocare la rivalutazione delle quote

di Marco Nessi e Roberto Torelli

In caso di rivalutazione delle quote, gli eredi non hanno diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva versata dal deceduto, ma non può essere trasferito loro l’obbligo di versamento delle rate residue non scadute alla data del decesso. È il principio espresso dalla Ctp di Rimini nella sentenza 328/01/2017 (presidente e relatore Rustico).

Nel caso in esame un contribuente provvedeva a rivalutare le quote possedute in una società (articolo 1 della legge 190/2014) e, a tal fine, versava la prima rata della sostitutiva. A seguito del decesso, gli eredi depositavano all’ufficio delle Entrate competente l’istanza per chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva assolta. In particolare, veniva richiesto:

l’annullamento della rivalutazione della quota residua, operata dal contribuente deceduto;

il conseguente rimborso della prima rata di imposta sostitutiva dallo stesso versata;

il riconoscimento del venir meno dell’obbligo di pagamento delle rate residue relative alla rivalutazione.

A seguito del silenzio rifiuto dell’ufficio, gli eredi depositavano atto di ricorso dinnanzi alla commissione tributaria competente e, in questa sede, ribadivano tutte le proprie pretese.

Sulla questione in esame, facendo rinvio al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione 24953/2015; 13406/2016; 939/2016; 5096 e 5097/2017), il collegio giudicante ha preliminarmente respinto la richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva, evidenziando che la scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene non può essere revocata neanche in conseguenza di un evento successivo e imprevedibile, quale il suo decesso, anche se intervenuto prima della cessione del bene.

In tal senso, infatti, la scelta del contribuente di optare per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni rappresenta un atto unilaterale dichiarativo di volontà che, una volta giunto a conoscenza dell’amministrazione finanziaria, non può essere revocato per scelta unilateriale del contribuente (Cassazione 24057/2014 e 3410/2015). Questa conclusione resta valida anche nell’ipotesi di decesso, in quanto l’evento morte non è tale da privare di causa giuridica il pagamento dell’imposta sostitutiva già effettuato (Cassazione 939 e 385/2016).

Nel condividere tali principi di diritto, i giudici di primo grado hanno quindi rigettato il ricorso in relazione alla domanda di annullamento dell’operazione di rivalutazione e al rimborso delle somme già versate. Infatti, una volta effettuato il pagamento della prima rata, la rivalutazione deve intendersi perfezionata, con conseguente obbligo di versamento delle rate successive.

Tuttavia, nel caso in cui il decesso si dovesse verificare prima della scadenza di pagamento delle rate successive, l’obbligo di versamento di queste ultime non può essere trasferito agli eredi. Infatti, in caso contrario, questi ultimi si troverebbero a pagare un’imposta volontaria (scelta dal contribuente deceduto) ormai priva di causa e, in quanto tale, divenuta inutile sotto il profilo fiscale.

Ctp di Rimini, sentenza 328/01/2017

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