L’erede subentra nella restituzione della ritenuta su importi indebitamente erogati
La risposta delle Entrate ad interpello 283 chiarisce le procedure con cui il sostituto può recuperare le somme
Con la risposta ad interpello n. 283 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulle modalità con cui il sostituto d’imposta può recuperare le somme, indebitamente corrisposte, assoggettate a ritenuta d’acconto all’atto dell’erogazione.
La risposta assume interesse sia perché affronta il tema della recuperabilità delle somme in capo all’erede, sia perché dà conto della recente modifica normativa apportata sulla questione dal decreto Rilancio (articolo 150 del Dl 34/2020).
Il quadro normativo
La procedura per il recupero delle somme in esame è stata regolamentata nel 1997, con l'introduzione, nel comma 1 dell'articolo 10 del Tuir (Dpr 917/1986), della lettera d-bis), che ha inserito tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti». Tale norma definiva un sistema in cui il recupero delle somme indebitamente erogate doveva avvenire al lordo delle ritenute operate e versate dall’ente erogatore in qualità di sostituto d’imposta: solo dopo avere restituito le somme al lordo delle ritenute il percettore poteva dedurle dal reddito.L’articolo 150 del Dl 34/2020, applicabile dal 1° gennaio 2020, ha capovolto tale prospettiva introducendo nell’articolo 10 del Tuir un nuovo comma (2-bis) per cui le somme indebitamente percepite «se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili». In forza della modifica, la ritenuta va recuperata dal sostituto d’imposta al quale, oltre alla restituzione del citato importo netto, spetta un credito di imposta del 30% dello stesso, da utilizzare in compensazione.
La risposta ad interpello
L’interpello è presentato da un Ente previdenziale che, in qualità di sostituto di imposta, a volte deve recuperare somme indebitamente corrisposte, assoggettate a ritenuta di acconto all’atto dell’erogazione. In alcuni casi, il pagamento riguarda ratei di pensioni post mortem, in quanto l’evento del decesso viene conosciuto dopo l’erogazione, con recupero da effettuare nei confronti di soggetti diversi dal titolare deceduto, che possono avere o meno la qualità di eredi. Si chiede pertanto all’Agenzia di chiarire le modalità per il recupero delle ritenute versate e non dovute.L’Agenzia opera anzitutto una distinzione tra il recupero in capo ad un erede e quello in capo a soggetti diversi.L’erede subentra nella posizione del de cuius tanto per l’obbligo di restituzione delle somme, quanto per il diritto al recupero delle ritenute. Quindi l’Ente può recuperare dall’erede i ratei di pensione indebitamente erogati, al lordo delle ritenute applicate, potendo l’erede dedurre il medesimo ammontare lordo dal proprio reddito complessivo.Discorso diverso per i destinatari delle somme che non rivestono lo status di erede, in quanto privi di legittimazione soggettiva all’erogazione. In tali ipotesi, le ritenute indebitamente versate possono essere recuperate in compensazione dall’Ente con il modello F24EP oppure con la presentazione di dichiarazioni integrative del modello 770 nel rispetto dei termini di decadenza per l’accertamento.Passando alle modifiche normative del decreto Rilancio, per l’Agenzia la restituzione “al netto” si pone come alternativa alla modalità di restituzione “al lordo” prevista dalla lettera d-bis) dell’articolo 10 del Tuir. Questa conclusione sembra tuttavia contrastare con la lettera dalla norma, secondo cui le somme indebitamente percepite “sono restituite” al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.