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L’errore contabile del 2021 non va rettificato anche in dichiarazione

Derivazione rafforzata per le poste contabilizzate dopo la correzione

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di Giacomo Manzana

Una società di capitali, che sottopone il proprio bilancio a revisione legale dei conti, nel 2021 per errore non ha iscritto un debito verso dipendenti per 15.000 euro.

1. Norma applicabile

L’articolo 83 del Tuir, dopo le modifiche apportate dal Dl 73/22 e dalla legge 197/22, per le società soggette a revisione, a partire dai bilanci 2022 (periodo d’imposta in corso al 22.6.2022) prevede l’applicazione della derivazione rafforzata anche per le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.

2. Definizione di errore contabile

L’errore contabile consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili (Oic 29, par. 44).

3. Esercizio di competenza

L’errore deve essere rilevato nel momento in cui si individua e sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento. Per gli errori non rilevanti, la correzione è contabilizzata nel conto economico; per quelli rilevanti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto e la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo (o a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato) (Oic 29 par. 47 e 48).

4. Rilevazione contabile

Nel caso in esame, trattandosi di errore non rilevante, il debito e il costo vanno così iscritti nel 2022:
(d) sopravvenienze passive 15.000 (a) debiti v/dipendenti 15.000.

5. Rilevanza fiscale

Tali poste – imputate a stato patrimoniale o conto economico – se fiscalmente rilevanti, in applicazione del principio di derivazione, sono iscritte nel periodo d’imposta in cui si è corretto l’errore. Nel caso in esame, la voce di costo di 15.000 euro assume rilevanza fiscale nel 2022. Non occorre quindi apportare alcuna rettifica in dichiarazione dei redditi.

6. Trattamento contabile e fiscale per società non revisionate (e soggetti Irpef)

Sul piano contabile si applica lo stesso trattamento delle società revisionate e quindi le correzioni sono da rilevare – a conto economico o a stato patrimoniale – nell’esercizio in cui si è individuato l’errore. Sul piano fiscale, applicandosi l’articolo 109 del Tuir, il periodo di competenza è quello in cui è stato commesso l’errore (circolare 31/E/13). Di conseguenza, e diversamente dalle società revisionate:

● nel periodo d’imposta di correzione, la rettifica, se rilevata a conto economico e se fiscalmente rilevante, deve essere sterilizzata mediante la variazione (in aumento o diminuzione) nel quadro RF;

● nel periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore, occorre presentare una dichiarazione integrativa e, in caso di maggior reddito, versare l’imposta ai tempi evasa (oltre agli interessi e alle sanzioni ravvedute); in caso di minor reddito, sempreché non si tratti di errore di competenza, occorre poi riportare il maggior credito o la minor imposta nel quadro DI della dichiarazione del periodo d’imposta in cui è stato rilevato l’errore.