Imposte

L’impatriato dichiara il conto aperto all’estero

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di Antonio Longo

Obblighi di monitoraggio e imposta sulle successioni e donazioni a geometria variabile per chi si trasferisce in Italia mantenendo attività e investimenti all’estero. Sono sempre più i regimi fiscali di attrazione per i contribuenti stranieri che vogliono spostarsi nel nostro Paese e per gli italiani che, dopo un periodo all’estero, hanno intenzione di rientrare (si veda dossier). Chi si trasferisce deve però curarsi della corretta gestione fiscale in Italia degli asset mantenuti oltreconfine.

Gli obblighi di monitoraggio
L’articolo 4 del Dl 167/1990 impone alle persone fisiche residenti in Italia di indicare, nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, gli investimenti all’estero (es. immobili, opere d’arte) e le attività estere di natura finanziaria (es. conti correnti e da quest’anno anche le criptovalute). Il quadro RW va compilato anche per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe), applicabili rispettivamente nella misura dello 0,76% e dello 0,2%. La violazione degli obblighi può comportare sanzioni sino al 30% per le attività localizzate in Paesi black list.

L’imposta sulle successione e donazioni
In caso di de cuius o donante residente in Italia, l’imposta è dovuta (con aliquote dal 4% all’8% superate le franchigie di legge) in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ancorché esistenti all’estero. Se alla data di apertura della successione o della donazione il defunto o il donante non era residente in Italia, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel nostro Paese.

Le peculiarità dei regimi di attrazione fiscale
Chi si trasferisce in Italia può aderire al regime previsto dall’articolo 24-bis del Tuir per i cosiddetti «neo residenti» che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all’estero a prescindere dall’importo dei redditi medesimi. L’adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell’opzione (max 15 anni), l’esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell’Ivie e dell’Ivafe.

Inoltre, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all’estero dal neo residente (le imposte sono ordinariamente applicabili ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia). Discorso parzialmente diverso per il regime applicabile ai pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti (articolo 24-ter del Tuir), i quali potranno optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni).

I pensionati non saranno così tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall’Ivie e dall’Ivafe, ma, a differenza dei «neo residenti», non godranno di agevolazioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Nessun esonero, invece, per i cd. lavoratori «impatriati» (articolo 16 DLgs 147/2015) e per i ricercatori e docenti (articolo 44 del Dl 78/2010) che si trasferiscono in Italia. Tuttavia, per questi soggetti il recente Dl Crescita ha previsto un potenziamento delle agevolazioni già esistenti: per gli impatriati (la cui platea oggi è più ampia), la detassazione per 5 anni del reddito passa dal 50% al 70% ed arriva sino al 90% per chi si trasferisce al Sud (con estensione per ulteriori 5 anni e detassazione al 50% se il lavoratore ha figli o acquista un’abitazione in Italia); per docenti e ricercatori resta ferma la detassazione dei redditi da lavoro al 90% e la durata delle agevolazioni sale da 4 a 6 anni per arrivare sino a 13 anni in presenza di tre figli.

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