Controlli e liti

L’impiegata del commercialista non offre «indizi»

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di Marco Ligrani

Le dichiarazioni rese da un dipendente del commercialista sono inidonee a sorreggere l’accertamento emesso a carico del cliente dello studio; al contempo, i guanti monouso utilizzati da un dentista non possiedono la natura di merce e, pertanto, non concorrono alla formazione delle rimanenze finali. Sono i princìpi affermati dalla Commissione tributaria regionale di Palermo nella sentenza 628/12/17 (presidente D’Amato, relatore Carrara), con la quale è stato accolto l’appello di un professionista, che era risultato il destinatario di un accertamento analitico-induttivo.

La vicenda trae origine da un controllo effettuato nei confronti di un dentista, durante il quale i verificatori avevano rinvenuto un planning della clientela, ritenuto sintomatico dell’occultamento di compensi.

Erano state, così, raccolte le dichiarazioni di una dipendente dello studio professionale incaricato della contabilità, delegata dal professionista a rappresentarlo durante il controllo, che avevano concorso alla ricostruzione presuntiva del numero dei pazienti.

Infine, l’attenzione dei verificatori era caduta sui guanti monouso - strumento indispensabile per la professione - la cui percentuale di sfrido aveva completato il ricalcolo dei compensi presunti.

Di qui la notifica dell’avviso di accertamento, con il quale l’ufficio aveva rettificato la dichiarazione del professionista, recuperando i maggiori compensi, da un lato e disconoscendo i costi ritenuti non inerenti, dall’altro.

Dopo che la Ctp aveva rigettato il ricorso, in sede di appello il contribuente aveva rilevato l’illegittimità delle presunzioni poste a base del recupero e, al contempo, l’infondatezza nel merito dell’accertamento, ottenendo, così, il favore della Ctr.

In particolare, i giudici siciliani hanno evidenziato che il planning della clientela, rinvenuto durante il controllo, essendo relativo ad un’annualità diversa da quella accertata non poteva giustificare il ricalcolo dei compensi percepiti in quell’anno.

In secondo luogo, poiché la dipendente (che era stata specificamente delegata per le operazioni di verifica) non aveva alcun rapporto di lavoro con il professionista, ma solo con il suo studio di consulenza, le dichiarazioni rese non possedevano nessun valore indiziario.

Infine, lo sfrido attribuito ai guanti monouso, necessari per lo svolgimento dell’attività, risultava erroneo, dal momento che erano stati utilizzati anche dai collaboratori del dentista, sia interni che esterni; peraltro, non avendo natura di merce, i guanti non concorrevano alla formazione delle rimanenze finali e, per questo, non vi era alcun obbligo di contabilizzazione da parte del professionista.

Per tutte queste ragioni, la Ctr ha annullato l’avviso di accertamento che era stato confermato in primo grado, in quanto basato sull’utilizzo di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Va segnalato, tuttavia, che la legittimità dell’utilizzo dei planning della clientela è stata “salvata” dalla Cassazione: proprio in relazione a un dentista, infatti, la Corte ha sottolineato che i brogliacci, i block-notes e le agende rappresentano un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che legittima il ricorso all’accertamento induttivo e pone a carico del contribuente l’onere della prova contraria (sentenza 20492/13).

Ctr Palermo, 628/12/17

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