L’impresa in regime semplificato deduce per cassa le spese accessorie al leasing
Si ricorda in via preliminare che, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 1, articolo 66, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, il reddito d’impresa dei soggetti semplificati per cassa è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi ed altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute. In particolare, viene stabilito che il reddito è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. Il regime di contabilità per cassa non è però un regime per cassa puro. L’agenzia delle Entrate, sia con la circolare 11/E/2017 e sia con la circolare 8/E/2017, ha chiarito che il regime di contabilità semplificata, applicabile dal 1° gennaio 2017, è un regime «misto», dove alcuni componenti sono considerati per cassa ed altri invece rilevano per competenza. Si tratta in altre parole di un regime basato sul criterio di cassa, ma non in modo esclusivo. Rientrano fra le spese deducibili per competenza le quote ammortamento beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e i canoni di leasing (articoli 64, comma 2, 102 e 103, Dpr 917/1986). Anche il maxi-canone è deducibile per competenza, essendo irrilevante il momento del pagamento. Non sono invece soggette al principio di competenza, ma a quello di cassa le altre spese accessorie al contratto di leasing in quanto non espressamente menzionate fra i componenti suscettibili della deroga al principio generale di cassa.
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