Adempimenti

L’impresa sociale non sfugge agli Isa per l’anno d’imposta 2018

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di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

L’esclusione dagli Indicatori sintetici di affidabilità (Isa) che deriva dalle nuove disposizioni in materia di determinazione dei redditi introdotte per le imprese sociali e per gli Enti del terzo settore (Ets) non si applica per il periodo d’imposta 2018 e resta sospesa anche in riferimento all’esercizio 2019. Questo il principale chiarimento della circolare 17/E/2019 di specifico interesse per gli Ets.

La circolare sul punto è categorica e tale interpretazione deve essere collegata alla sostanziale inoperatività di alcune disposizioni agevolative introdotte dai decreti legislativi 112 e 117 del 2017, rispettivamente concernenti le imprese sociali e gli Ets, in quanto subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

Le cause di esclusione dagli Isa sono stabilite dall’articolo 9, comma 6, del Dl 50/2017 e a queste, in riferimento a quanto previsto dal comma 7, sono state aggiunte ulteriori cause di esclusione con i decreti ministeriali di approvazione degli Isa del 23 marzo e 28 dicembre 2018.

Quest’ultimo decreto non riporta però le cause di esclusione specificamente dedicate ad alcune categorie di soggetti interessati dalle normative di riforma del Terzo settore, dove l’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità è prevista espressamente.
Le esclusioni specifiche sono infatti rivolte:
•agli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa (articolo 80 del Dlgs 117/2017);
•alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (articolo 86 Dlgs 117/2017);
•alle imprese sociali (Dlgs 112/2017).

Bisognerà attendere però affinchè l’inapplicabilità degli Isa si realizzi su queste basi e per adesso l’operatività della disposizione di esonero resta congelata, sostanzialmente a tempo indeterminato, cioè fino a quando si concretizzerà il positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (per il richiamo dell’articolo 101, comma 10, del Dlgs 117/2017 e dell’articolo 18, comma 9 del Dlgs 112/2017). È ragionevole pensare che tale situazione, oltre che per gli Isa 2019 (periodo d’imposta 2018) sussisterà almeno anche per quelli del periodo d’imposta 2019.

La circolare non lo precisa, ma si ritiene che oltre alla presenza dell’autorizzazione della Ue, almeno per gli Ets, sia anche necessaria l’attivazione e l’operatività del Registro unico del terzo settore dal momento che l’applicabilità delle peculiari regole di formazione del reddito degli Ets si realizza in riferimento alla presenza del registro.

Quindi è bene che tutti gli Enti non commerciali, sia quelli che possono teoricamente rientrare nelle categorie degli Ets e delle imprese sociali, i quali sono in attesa che le norme di riordino a loro dedicate entrino in vigore, sia gli altri che invece non potranno contare neanche in futuro in un esonero specifico, laddove nel corso del 2018 abbiano svolto attività economiche (qualificabili come commerciali produttive di reddito d’impresa), verifichino puntualmente la possibilità di essere esclusi dalla compilazione degli Isa sulla base delle ordinarie regole applicabili alle imprese e professionisti.

Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019

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