L’indipendenza del revisore estesa alla società e alla rete
Presentato il nuovo Codice etico per incarichi sui bilanci a partire dal 2023. Requisito da tenere durante la revisione e nel periodo cui si riferisce il bilancio
È stato presentato a Roma, presso il Palazzo delle Finanze, il nuovo Codice etico e di indipendenza dei revisori legali, approvato con determina del ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo scorso. Un documento che completa la disciplina della revisione e che aggiorna il Codice pubblicato nel novembre 2018. Il nuovo codice è applicabile agli incarichi di revisione relativi ai bilanci aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.
Come sottolinea Assirevi, la prima novità è l’inserimento di una parte relativa all’indipendenza che non era stata inclusa nel precedente Codice etico (in vigore dal 1° gennaio 2019). Il Codice 2023 è, tra l’altro, formato da una «Parte 1» che richiama il quadro concettuale e i principi fondamentali (obiettività, formazione, riservatezza e comportamento professionale) e da una «Parte 3» relativa ai soggetti abilitati alla revisione e dedicata alla identificazione e alla valutazione dei rischi, alle misure di salvaguardia per mitigarli e alla identificazione dei conflitti d’interesse e connessi rischi.
Come evidenzia la Ragioneria nell’introduzione, per l’elaborazione del Codice di etica, sono state utilizzate le disposizioni del Code of ethics for professional accountants emanato dall’Iesba, ad eccezione della Parte 2 che riguarda i professional accountants che operano all’interno di strutture e non svolgono incarichi di revisione.
Quanto all’indipendenza («Parte 4 - Sezione 400»), il Codice sottolinea (articolo 10 del Dlgs 39/2010) che il revisore deve essere indipendente dalla società revisionata sia durante il periodo cui si riferiscono i bilanci sia durante il periodo in cui si effettua la revisione; per questo (principio Isqc Italia 1) deve stabilire direttive e procedure per conseguire con ragionevole sicurezza la consapevolezza del mantenimento dell’indipendenza da parte sua, del suo personale e della eventuale rete di appartenenza. Indipendenza legata ai principi di obiettività e di integrità; essa comprende sia quella mentale, intesa quale stato mentale che consente a un soggetto di agire con integrità, obiettività e scetticismo, esprimendo una conclusione senza condizionamenti; sia quella agli occhi di un terzo, poiché occorre evitare fatti e circostanze significativi che un terzo ragionevole e informato concluderebbe che siano compromesse l’integrità, l’obiettività e lo scetticismo professionale.
Il revisore prima di accettare l’incarico, deve verificare la conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano, documentando nelle carte di lavoro. Il requisito dell’indipendenza ha lo scopo di garantire controlli appropriati e conclusioni ragionevolmente oggettive e prive di condizionamenti. Alcuni tra i rischi per l’indipendenza riscontrabili nella pratica sono:
i) il rischio di interesse personale, cioè il rischio che un interesse influenzi il giudizio professionale o il comportamento del revisore;
ii) il rischio di auto-riesame, ossia il rischio che l’obiettività del revisore sia influenzata da un precedente giudizio da lui espresso come, ad esempio, in caso di valutazione di un lavoro svolto in precedenza, sia da parte del revisore, sia da qualcuno all’interno della sua rete professionale;
iii) il rischio di promozione degli interessi del cliente quando il revisore promuove o rappresenta la posizione di un cliente in modo che la sua obiettività ne risulti compromessa;
iv) il rischio di familiarità nel caso in cui, a causa di un rapporto consolidato con il cliente, il revisore risulti eccessivamente accondiscendente nei confronti di quanto richiesto dal cliente;
v) il rischio di intimidazione, nel caso in cui il revisore sia dissuaso dall’agire in modo obiettivo a causa di pressioni reali o percepite. Rischi per l’indipendenza sorgono quando a un cliente della revisione vengono resi servizi non di assurance anche da soggetti appartenenti alla rete (§ 400.31 A1).
In tal caso occorre predisporre misure di salvaguardia quali (i) avvalersi di professionisti terzi per lo svolgimento del servizio; (ii) incaricare un soggetto esterno «appropriato» per esaminare il lavoro di revisione e quello non di assurance; (iii) incaricare un altro revisore o altro esperto non della rete di valutare il servizio non di assurance ovvero di eseguirlo nuovamente.