L’infedele dichiarazione assorbe i crediti inesistenti
La risoluzione 82/E precisa che il contribuente deve comunque presentare istanza di rimborso per vedersi riconoscere un credito da dichiarazione omessa
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82/E/2020 del 24 dicembre, ha illustrato le regole del ravvedimento, in materia di dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative.
Ecco i principali chiarimenti: per le Entrate, sia la tardiva, sia l’omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati, quali i commercialisti, i ragionieri e i consulenti del lavoro, è punita con la sanzione da 516,46 euro a 5.164,57 euro. In caso di invio della dichiarazione dopo il termine previsto, la sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta alla metà, se il ritardo non è superiore a 30 giorni.
La sanzione base, così individuata, può poi, ulteriormente, essere ridotta con il ravvedimento.
Per le Entrate la dichiarazione annuale integrativa totalmente a favore non è soggetta ad alcuna sanzione.
È, invece, dovuta la sanzione da 250 euro a 2mila euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore, sia a sfavore del contribuente e il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito.
In merito al trattamento da adottare a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti Iva inesistenti, già recuperati in sede di accertamento in rettifica e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, per l’agenzia delle Entrate, la sanzione per infedele dichiarazione assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo, sia quella per la compensazione di crediti inesistenti.
Pertanto, nell’ambito della regolarizzazione della violazione di infedele dichiarazione, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa, sono legittime le compensazioni eseguite in seguito.
Di conseguenza, oltre alla sanzione dal 90 al 180%, da calcolare sugli importi del minor credito usato e del maggior debito da versare, non deve essere ravveduta anche quella dal 100 al 200% dei crediti inesistenti.
Il credito da omessa dichiarazione
Per il riconoscimento del credito emergente da una dichiarazione omessa, ed è considerata tale anche quella presentata dopo 90 giorni dalla scadenza, il contribuente deve comunque presentare istanza di rimborso a norma dell’articolo 38 del Dpr 602/1973. Nei casi in cui il credito sia, invece, riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, ai fini del riconoscimento dello stesso tornano applicabili i chiarimenti della circolare 21/E/13.
In particolare, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare le attività di controllo ai fini dell’Iva, delle imposte sui redditi o dell’Irap in merito alla dichiarazione omessa, anche per accertare l’effettività sostanziale del credito maturato nel relativo periodo d’imposta, la dimostrazione dell’esistenza contabile del credito pone il contribuente, anche se tardivamente, nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione.
Per l’agenzia delle Entrate, è esclusa la compensazione tra imposte a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa.
Il recupero del credito è consentito previo riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’effettività sostanziale dello stesso.
Andrea Cirrincione
Sistema Frizzera