Adempimenti

L’integrativa «lunga» è retroattiva

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di Giorgio Gavelli

La dichiarazione integrativa a favore presentata dal contribuente è efficace anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, e ciò vale anche per ipotesi anteriori al nuovo testo dell’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998 (come modificato dall’articolo 5 del Dl 193/2016). È questa, in sintesi, la massima ritraibile dalla sentenza 3819/1/2017 della Ctr Lombardia (presidente Labruna, relatore Calà), che sovverte la decisione di primo grado contraria al contribuente.

Nel 2004 una società di persone e i relativi soci presentano dichiarazioni integrative a favore per i periodi d’imposta dal 2001 al 2004 al fine di recuperare l’agevolazione Tremonti-bis (legge 383/2001) che non era stata fruita nel periodo d’imposta 2001 per il dubbio circa l’applicabilità agli immobili strumentali. L’ufficio non risponde alla successiva istanza di rimborso e, costituitosi in giudizio a fronte del ricorso della società e dei soci, sostiene la tardività sia dell’istanza di rimborso che delle dichiarazioni integrative, essendo queste ultime state presentate oltre il termine della dichiarazione successiva, ai sensi del testo all’epoca vigente dell’articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998.

Non è in discussione la legittimità della dichiarazione integrativa per recuperare l’agevolazione (riconosciuta dalla risoluzione 132/E/2010), ma i termini entro i quali era ammissibile la correzione a favore del contribuente. L’appello contro la decisione di primo grado viene accolto dalla Ctr lombarda, che, richiamando la sentenza 13378/2016 della Cassazione a Sezioni unite, sostiene l’emendabilità pro-contribuente della dichiarazione dei redditi anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Se oggi (per le dichiarazioni presentate a partire dal 24 ottobre 2016) il tema non è in discussione (stante il nuovo testo della disposizione emergente dal Dl 193/2016), il contenzioso resta elevato su tutte le ipotesi precedenti, poiché l’Agenzia non riconosce la retroattività delle modifiche, come emerge dalla risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-12023 del 2 agosto 2017, dalla quale, tra l’altro, si ricava che il contenzioso riguarda 430 controversie per un valore complessivo di circa 54 milioni di euro.

In effetti, la sentenza 13378/2016 afferma che la possibilità di emendare la dichiarazione a proprio favore è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma si aggiunge che «il contribuente, tuttavia, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria», principio ora inserito all’ultimo periodo del comma 8-bis citato. Il vero problema, quindi, è la retroattività dell’estensione del termine anche a dichiarazioni integrativa presentate prima del 24 ottobre 2016, tema su cui la giurisprudenza di merito si sta dividendo (in senso favorevole, in dottrina, circolare Assonime 3/2017).

A favore del contribuente si sono espresse Ctp Lodi 5/1/2017, Ctp Reggio Emilia 160/2/2017, Ctp Milano 1691/3/2017. Contrarie alla retroattività, invece, Ctr Liguria 14/1/2017 e, soprattutto, Cassazione 23796/2017. Per l’emendabilità in sede penale si veda la sentenza di Cassazione, sezione III, 6869/2016.

Ctr Lombardia, sentenza 3819/1/2017

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