Controlli e liti

L’intestazione fittizia con l’utilizzo di somme non è autoriciclaggio

La sentenza 26902/2022 della Cassazione: è necessario individuare esattamente la tipologia di reato presupposto

di Laura Ambrosi

Non c’è autoriciclaggio in presenza di utilizzo di somme generate dall’intestazione fittizia a terzi di beni, denaro e altre utilità, prevista dall’articolo 512-bis del Codice penale. A fornire questo interessante principio è la II sezione penale della Cassazione con la sentenza 26902 depositata il 12 luglio.

Nei confronti di alcune persone, la procura ipotizzava i reati di trasferimento fraudolento di valori (articolo 512-bis, Codice penale) e del conseguente impiego di denaro, beni o utilità (articolo 648-ter, Codice penale) di provenienza illecita. Veniva così disposto il sequestro probatorio di alcuni carnet di assegni rinvenuti, confermato anche in sede di riesame.

Secondo il tribunale uno degli indagati aveva posto in essere una serie di operazioni verosimilmente illecite, quanto meno sul piano fiscale e tributario, che gli avevano consentito di disporre di somme di denaro di provenienza delittuosa, successivamente reimpiegate. Il tribunale del riesame riqualificava anche l’iniziale reato dell’ipotizzato impiego di denaro (articolo 648-ter, Codice penale) in autoriciclaggio (articolo 648-ter1, Codice penale).

Nel ricorso per Cassazione un indagato eccepiva un’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di entrambi i reati. Al riguardo si ricorda che l’articolo 512-bis, Codice penale punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale o contrabbando ovvero agevolare la commissione di uno dei delitti «di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, Codice penale».

La Cassazione ha innanzitutto precisato che la norma individua espressamente quali sono i reati rilevanti (elusione di misure di prevenzione, contrabbando e articoli 648, 648-bis e 648-ter), con la conseguenza che gli effetti sfavorevoli si producono solo per le fattispecie richiamate.

Nella vicenda, secondo l’imputazione provvisoria, l’intestazione fittizia dei beni da parte dell’indagato era diretta ad agevolare la commissione del reato, riqualificato dal tribunale del riesame, di autoriciclaggio (articolo 648-ter1, Codice penale). Tale delitto, però, non è espressamente contemplato dall’articolo 512-bis e pertanto il tribunale aveva illegittimamente ampliato l’applicazione della norma.

I giudici di legittimità poi, in riferimento all’autoriciclaggio hanno chiarito che sebbene per l’adozione di un sequestro preventivo non siano necessari i gravi indizi di colpevolezza, occorre comunque l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quanto meno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale. Ai fini del sequestro per il reato di autoriciclaggio, quindi, è necessario individuare esattamente la tipologia di delitto presupposto. Tale necessità sussiste a maggior ragione per i reati tributari, per i quali sono previste delle soglie di punibilità. Nella specie, il tribunale aveva solo genericamente individuato operazioni illecite fiscalmente e, pertanto, mancava l’indicazione del reato presupposto.

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