L'iperammortamento guadagna un mese
L'iperammortamento può essere sfruttato fino al 31 luglio 2017, con il prolungamento, quindi, di un mese rispetto al fratello minore, il «superammortamento».
È questo l'effetto benefico contenuto nel così detto «Decreto sud», n. 91 del 20 giugno scorso, che sposta il termine ultimo, per potere beneficiare dell'agevolazione consistente nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni del 150%, dal 30 giugno 2018 al successivo 31 luglio.
La norma che ha originato l'agevolazione in commento e che è finalizzata ad accompagnare l'automazione delle imprese (c.d. «Industria 4.0») – sulla falsa riga, nel funzionamento, del superammortamento – ha già visto la luce dal 2016 e prevede, da un punto di vista temporale, che i beni agevolati siano quelli per cui l'acquisizione risulta effettuata entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 però, in questo ultimo caso, nel rispetto di due condizioni: entro la data del 31 dicembre 2017 l'ordine deve risultare accettato dal venditore e, entro la medesima data, deve esserci stato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.
È proprio con riferimento all'ambito temporale che il «Decreto sud» interviene prevedendo, per il solo iperammortamento, che l'acquisizione possa avvenire anche entro il 31 luglio 2018, ferme restando le due condizioni appena sopra indicate.
Resta scollegato da questo prolungamento del termine di un mese anche il superammortamento relativo all'acquisizione di software che devono avere le caratteristiche di cui all'allegato B alla legge di Bilancio per il 2017. Si ricorda, con riferimento a tali beni immateriali, che essi non devono necessariamente riguardare il bene materiale che usufruisce dell'iperammortamento, ma l'impresa, per potere beneficiare della maggiorazione sul singolo bene immateriale, deve avere comunque acquisito almeno un bene su cui godere dell'iperammortamento.
Tornando però alla rilevanza temporale degli acquisti, è bene ricordare che per la determinazione del momento di effettuazione dell'investimento e della conseguente imputazione dello stesso al periodo di vigenza dell'agevolazione in commento, si deve avere riguardo alle regole generali dettate dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir. In base a tali disposizioni le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione degli stessi, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tenere conto, però, dell'eventuale clausola di riserva della proprietà.
Per quanto riguarda i beni acquisiti in leasing, al fine di determinare il momento di effettuazione dell'investimento, assume rilevanza quando il bene viene consegnato al locatario ossia il momento in cui entra nella disponibilità di quest'ultimo. A tale proposito l'agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 4/E di quest'anno, ha ricordato che, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, «ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario».
Infine, per i beni costruiti in economia, per determinare il costo di acquisizione rilevante si deve tenere conto dei costi imputabili all'investimento e sostenuti nel periodo agevolato, sempre facendo riferimento alle modalità di determinazione del momento di effettuazione di cui si è detto sopra.
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