L’iscrizione a registro crea la responsabilità dell’amministratore
Dopo la revoca o la rinuncia alla carica ricoperta in una Srl, l’amministratore può essere ritenuto responsabile dei danni nei confronti dei terzi se la cessazione dall’incarico non è tempestivamente iscritta nel registro delle imprese. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, nella sentenza 24251 dello scorso 29 dicembre.
La controversia è stata promossa dal curatore fallimentare di una Srl, che ha chiesto la condanna dell'ex amministratrice della società al pagamento di 287mila euro a titolo di risarcimento dei danni causati nella gestione della stessa Srl.
Dal canto suo, la convenuta ha dedotto di essersi dimessa quattro mesi dopo aver assunto l’incarico; ha quindi aggiunto di non aver avuto alcun potere nella gestione della società, dal momento che le relative funzioni erano state svolte da un altro soggetto.
Nel decidere la lite, il tribunale rileva che l’amministratrice si era dimessa dalla carica nel gennaio 2011, e dunque dopo quattro mesi dalla nomina, mentre la designazione del nuovo amministratore, deliberata nello stesso mese, era stata iscritta nel registro delle imprese nel luglio 2011. Di conseguenza, prosegue il giudice, la cessazione dall’incarico, essendo stata trascritta oltre il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 2385 del Codice civile, «non è opponibile al curatore fallimentare», trattandosi di soggetto «terzo rispetto alla compagine sociale».
Sul punto, il tribunale afferma di non condividere l’opinione di altri giudici, secondo i quali gli amministratori sono responsabili solo quando sono in carica e non, invece, dopo la cessazione dall’incarico per qualunque causa. Ciò perché «l’effettività della carica dipende dall'iscrizione nel registro delle imprese della nomina e della revoca». Peraltro, se si ammettesse una diversa conclusione, si correrebbe il rischio di legittimare «comportamenti opportunistici e fraudolenti». D’altra parte, l’ex amministratore, sebbene non abbia titolo per chiedere l’iscrizione della sua sostituzione nell’incarico, può comunque domandare al nuovo amministratore di effettuare l’adempimento e poi, in caso di rifiuto, sollecitare l’intervento dell’ufficio e del giudice del registro.