Adempimenti

L’ispettorato del lavoro conferma la sospensione di tutti i termini

Un documento dell’11 marzo chiarisce gli effetti dei decreti legge degli ultimi giorni

di Valerio Vallefuoco

Le misure straordinarie e urgenti adottate dal Governo con i decreti legge 2 marzo 2020, n.9 e 8 marzo 2020 n.11 determinano anche la sospensione dei termini comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, di quelli per gli adempimenti contrattuali e dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali relativi alle materie previdenziali, assicurative obbligatorie, sanzionatorie amministrative del lavoro nonché sulla sicurezza del lavoro. Il chiarimento arriva dall'Ispettorato nazionale del lavoro con una circolare che sembra richiamare la relazione illustrativa al decreto legge sul differimento dei termini processuali civili e penali che chiarisce la portata generale della sospensione dei termini estendendola anche alle impugnazioni.

Il documento, datato 11 marzo 2020, precisa che per effetto delle previsioni contenute nel Dl 9/2020 restano sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché gli avvisi di accertamento e di addebito di competenza dell'agenzia delle Entrate e dell'Inps, con scadenza nel periodo 21 febbraio- 30 aprile 2020. I versamenti così sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, restando escluso il rimborso di quanto già versato. Riprenderanno a decorrere dal 1° maggio 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. La misura vale però solo per le persone fisiche o giuridiche con residenza e sede legale o operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020.

Quanto alla sospensione dei termini relativi agli atti processuali , il comunicato dell'Ispettorato chiarisce che al rinvio al 31 marzo delle udienze relative a tutti i procedimenti civili, eccettuati quelli individuati dall'articolo 2, comma 2 lett. g), del Dl 11/2020, segue la sospensione in relazione ai medesimi procedimenti, sempre sino al 31 marzo, dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione. Restano sospesi fino alla stessa data i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Tale previsione comporta, in particolare, la sospensione fino al 31 marzo 2020, del termine per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione (articolo 14 della L. 689/1981). Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all'inizio della sospensione.

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