L’istanza di rottamazione non blocca il pignoramento
In caso di
Viene invece confermato che se la
Le risposte di Equitalia a Telefisco sciolgono alcuni dei nodi della definizione agevolata, e non sempre in senso favorevole al debitore.
Fermi e pignoramenti
La norma di riferimento stabilisce che la presentazione dell’istanza inibisce l’adozione di nuove misure cautelari (fermi e ipoteche) e l’attivazione di procedure esecutive.
Per le procedure in corso, le stesse si bloccano a meno che non siano giunte ad uno stadio avanzato.
Con riferimento ai pignoramenti presso terzi esattoriali, Equitalia aveva già precisato che, una volta che il terzo si è dichiarato debitore del soggetto iscritto a ruolo, si verifica l’assegnazione ope legis del credito all’agente della riscossione. Pertanto, il pignoramento prosegue sino alla fine, anche dopo che sia stata presentata la domanda. È stato al riguardo chiesto a Equitalia cosa accade in presenza di un pignoramento dello stipendio che sia in corso di esecuzione e che quindi sia destinato a proseguire sulle retribuzioni dei mesi successivi. È stato al riguardo affermato che la trasmissione dell’istanza non sospende neppure le trattenute sulle retribuzioni successive. A questo punto è evidente che i soggetti che temono l’attivazione del pignoramento presso terzi dovranno affrettarsi a presentare la domanda.
Termini delle dilazioni
Una conferma ha invece riguardato l’irrilevanza delle dilazioni concesse dopo il 24 ottobre 2016 ai fini dell’applicazione della condizione di accesso rappresentata dal pagamento delle rate in scadenza alla fine dell’anno scorso.
Con riferimento inoltre alla definizione parziale dei debiti in corso di rateazione, Equitalia ha precisato che occorre recarsi presso i suoi uffici per ottenere la rimodulazione della rata. Tanto, anche al fine di delimitare l’ambito della sospensione dei pagamenti in scadenza nei primi mesi dell’anno.
Le incognite
Non è invece pervenuta la risposta più attesa, relativa alla individuazione del momento in cui si ritiene perfezionato l’ingresso nella sanatoria.
Si tratta di una precisazione importante, in considerazione degli effetti negativi irreversibili che si verificano se si decade dalla definizione, tra i quali il divieto di dilazione del carico residuo. Al riguardo, potrebbe sostenersi che l’adesione diventa irretrattabile con la mera presentazione dell’istanza, intesa quale manifestazione di volontà sufficiente allo scopo.
Il punto è però che al momento della presentazione dell’istanza il debitore non ha certezza dell’importo da versare che si conosce solo dopo la trasmissione della comunicazione di Equitalia.
Potrebbe quindi valorizzarsi la previsione di cui al comma 8 dell’articolo 6, Dl n. 193/16 , a mente della quale con il pagamento della prima rata si realizza la revoca ope legis della dilazione pregressa.
Si potrebbe pertanto sostenere che l’accesso alla definizione è una fattispecie a formazione progressiva rappresentata dalla presentazione della domanda e dal pagamento della prima rata. Ma si potrebbe in realtà proporre anche una terza soluzione, strettamente legata al dato letterale della norma. L’adesione alla rottamazione si perfeziona nella generalità dei casi con la trasmissione dell’istanza. Tuttavia se si ha in corso una dilazione, non scaduta al 24 ottobre 2016, se non si paga la prima rata si conserva comunque il beneficio del termine.