Imposte

L’Iva infragruppo può essere determinata sul valore dei beni

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

L’Iva per le operazioni infragruppo effettuate tra società aventi un limitato diritto di detrazione, in alcuni casi, è determinata sul valore di mercato dei beni e dei servizi forniti e non sul prezzo pattuito.
L’articolo 13 del Dpr 633/1972, infatti, prevede che la base imponibile Iva sia costituita dal valore normale dei beni e dei servizi nei soli casi in cui i contraenti, in virtù dei particolari legami esistenti tra di loro, potrebbero realizzare più facilmente fenomeni di frode o evasione fiscale.
In particolare, si tratta di fattispecie nelle quali le parti potrebbero avere l’interesse a prevedere corrispettivi, a seconda dei casi, più bassi o più alti rispetto a quelli praticati usualmente, al solo fine di ridurre artificiosamente il proprio livello di indetraibilità dovuto all’applicazione del pro rata.
L’operatività di tale disciplina va valutata tenendo presente, inoltre, che dal 2018 per i gruppi che hanno diversi regimi di detrazione può risultare conveniente l’adozione del cosiddetto gruppo Iva da adottarsi con opzione entro il 30 settembre 2017.
Ambito oggettivo
Più in dettaglio, le ipotesi in cui è prevista l’applicazione del valore normale, in luogo del corrispettivo, sono tre:

1) il corrispettivo pattuito è inferiore al valore normale, l’acquirente dei beni o il committente dei servizi non ha diritto alla detrazione integrale dell’imposta “a monte” e l’operazione è imponibile;

2) il corrispettivo è superiore al valore normale, il cedente o il prestatore non ha interamente diritto alla detrazione e l’operazione è imponibile;

3) il corrispettivo è inferiore al valore normale, al cedente o al prestatore è preclusa, in tutto o in parte, la detrazione e l’operazione è esente.


L’utilizzo del valore normale consente di contrastare, rispettivamente:

a) la sottofatturazione di operazioni imponibili che consente al cessionario/committente, che svolge attività che danno luogo operazioni esenti, di ridurre l’onere a suo carico rappresentato dall’Iva addebitatagli non integralmente detraibile;

b) la sovrafatturazione di operazioni soggette a Iva, che consente al cedente/prestatore di incrementare l’incidenza di tali operazioni, così da migliorare il proprio pro rata di detrazione dell’Iva assolta a monte;

c) la sottofatturazione di operazioni esenti consente al cedente/prestatore di contenere l’incidenza di tali operazioni, in modo da migliorare il pro rata di detrazione.
Ambito soggettivo
Ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, nel caso di sottofatturazione di operazioni imponibili, è necessario che il cedente/prestatore sia una società che controlla direttamente o indirettamente il cessionario/committente, ovvero ne è controllata, oppure è controllata dalla stessa società che controlla il cessionario/committente.
Nel caso, invece, di sovrafatturazione di operazioni imponibile e sottofatturazione di operazioni esenti, è necessario che il cessionario/committente sia una società che controlla direttamente o indirettamente il cedente/prestatore, ovvero ne è controllata, oppure è controllata dalla stessa società che controlla il cedente/prestatore.
Valore normale
L’articolo 14 del Dpr 633/1972, stabilisce che il valore normale è rappresentato dall’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi in esame, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende il prezzo di acquisto dei beni stessi, ovvero l’importo delle spese sostenute per la prestazione dei servizi.

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