Controlli e liti

L’occultamento della contabilità non è sottrazione fraudolenta

Il delitto è integrato da atti dispositivi e non dalle condotte solo omissive

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Gli atti idonei a integrare il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono solo quelli di tipo dispositivo di natura materiale (sottrazione, distruzione, eccetera) o giuridica (creazione di diritti reali, eccetera). Non vi rientrano, invece, l’omissione del deposito dei bilanci, della presentazione delle dichiarazioni o l’occultamento della contabilità aziendale. A chiarirlo è la Cassazione con la sentenza 32694/2021.

In relazione ad un procedimento per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed autoriciclaggio, il Tribunale del riesame annullava il provvedimento di sequestro nei confronti degli indagati. In particolare, i giudici rilevavano che il delitto di sottrazione fraudolenta era prescritto, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dall’ultimo degli atti fraudolenti integranti il reato. Per tali atti occorreva, infatti, riferirsi soltanto a quelli idonei ad offrire una rappresentazione non veritiera del patrimonio del debitore e tali, perciò, da ostacolare l’esazione forzosa del credito da parte dell’Erario. Erano escluse, quindi, condotte meramente omissive, quali l’omissione del deposito dei bilanci o della presentazione delle dichiarazioni fiscali, od anche l’occultamento della contabilità aziendale. Ne conseguiva che la violazione era prescritta in quanto i relativi termini dovevano decorrere dall’ultimo atto fraudolento e non da quelli (successivi) omissivi come preteso dalla Procura.

La Suprema corte ha rigettato l’impugnazione, confermando la decisione del Tribunale. Secondo i giudici, il dato testuale dell’articolo 11 del Dlgs 74/2000 impone di circoscrivere la nozione di «atti fraudolenti» soltanto a quelli di natura dispositiva, di natura materiale (sottrazione, distruzione, occultamento) o giuridica (ad es. la creazione di diritti reali limitati di terzi). Non possono, invece, rientrarvi l’omissione del deposito dei bilanci o della presentazione delle dichiarazioni, né l’occultamento della contabilità. Ciò anche perché la condotta deve avere ad oggetto beni fisici costituenti, come tali, la garanzia patrimoniale generica per un’utile esecuzione coattiva. Viene poi chiarito che una simile interpretazione non determina alcun vuoto di tutela, dal momento che le citate condotte omissive sono suscettibili di essere altrimenti sanzionate, anche penalmente

Sempre sulla sottrazione fraudolenta la Cassazione, con altra sentenza (32651/2021), ha ribadito che per la sua sussistenza occorre dimostrare, con specifico obbligo motivazionale, l’idoneità della condotta ad evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria (e cioè l’insufficienza del residuo patrimonio del debitore ad estinguere il debito fiscale) o, quantomeno, a rendere più difficoltoso il recupero del credito. Nella specie, è stata censurata la sentenza di merito che si era limitata a rilevare soltanto l’apparente spossessamento dei beni immobili ma non aveva argomentato sull’insufficienza per l’estinzione del debito fiscale del residuo patrimonio del debitore.

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