Contabilità

L’Oic: rivalutazione dei beni anche con la sospensione degli ammortamenti

La versione definitiva del documento interpretativo 9: deroga anche per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020 ed estensione alle micro imprese

di Franco Roscini Vitali

La facoltà di sospendere gli ammortamenti contenuta nell’articolo 60 del Dl 104/2020 non esclude la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali prevista dall’articolo 110 dello stesso decreto. È una delle precisazioni contenute nella versione definitiva del documento interpretativo 9 pubblicato dall’Oic (Organismo italiano di contabilità).

Altre conferme riguardano la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020 e l’estensione della stessa alle micro imprese che possono fornire l’informativa richiesta dalla norma redigendo volontariamente la nota integrativa oppure in calce al bilancio.

Il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio di esercizio: pertanto, la deroga consente, in materia di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei. La Nota integrativa del bilancio consolidato deve dare conto anche di quali società consolidate hanno applicato la deroga.

Viene precisato, poi, che l’applicazione della deroga può generare fiscalità differita, contabilizzata secondo le disposizioni del principio contabile Oic 25.

La scelta in merito alla quota di ammortamenti non contabilizzati in bilancio deve essere coerente con le ragioni fornite nella nota integrativa.

L’ambito applicativo della norma è relativo all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 104/20, in sostanza il 15 agosto 2020 (bilanci al 31 dicembre 2020).

La previsione contenuta nell’articolo 60 comma 7bis, con la quale si prevede che la quota di ammortamento non contabilizzata nel bilancio 2020 è imputata al conto economico dell’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno, deve essere compatibile con la possibilità di estendere la vita utile del bene.

Invece, nei casi in cui non è possibile allungare la vita utile, la quota di ammortamento non contabilizzata nel 2020 è spalmata lungo la vita utile residua: questo può accadere, per esempio, quando questa è parametrata a vincoli contrattuali, tecnici o legislativi (quest’ultima precisazione inserita nel documento finale).

In sostanza, l’ammortamento è legato alla presenza dell’immobilizzazione nell’impresa.

Con riferimento all’informativa, la nota integrativa deve indicare: su quali immobilizzazioni e in quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti; le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga; l’impatto economico e patrimoniale della deroga.

Restano ferme tutte le altre informazioni da fornire nella nota integrativa, così come tutte le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni..

Il pregio del documento è costituito dagli esempi illustrativi, che non sono parte integrante dello stesso, ma sono richiamati nei vari paragrafi dello stesso.

Dagli esempi, sostanzialmente immutati rispetto alla bozza, si evince che la sospensione degli ammortamenti è legata alla parte “alta” del conto economico, costituita dalla differenza (A-B) tra valore della produzione (A) e costi della produzione (B).

Un esempio riguarda la situazione di una società che possiede un albergo, rimasto chiuso tutto l’anno, e alcuni fabbricati affittati normalmente: la decisione è di non ammortizzare l’albergo e di ammortizzare normalmente gli altri fabbricati.

Altro esempio riguarda una società che intende ridurre l’effetto economico derivante dalla chiusura parziale, pari a 6 mesi, degli stabilimenti di produzione: il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di apertura e la decisione è di non contabilizzare il 50 per cento della stessa per tutte le immobilizzazioni.

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