Adempimenti

L’utilizzo di «titoli» aziendali semplifica la procedura

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburanti per autotrazione devono essere documentati obbligatoriamente con fattura elettronica. Per poterne dedurre il relativo costo ai fini delle imposte dirette e detrarne l’Iva corrispondente, stante la contestuale abolizione della scheda carburante, le imprese e gli esercenti arti e professioni dovranno avere a disposizione un documento strutturato in formato Xml e trasmesso tramite il Sistema di interscambio (Sdi).

Occorre perciò verificare sin da ora le attuali modalità di acquisto individuando eventuali correzioni da apportare per documentare validamente la specifica spesa. Ad esempio, in luogo dell’acquisto diretto e libero di carburante, uno dei sistemi di rifornimento più diffusi è quello attraverso un contratto di netting. Mentre nell’ordinaria catena di acquisto, il carburante viene ceduto dalla compagnia petrolifera al gestore dell’impianto per poi essere erogato al cliente finale all’atto del rifornimento, nel contratto di netting si è invece in presenza di due distinti rapporti di somministrazione. Tra la compagnia petrolifera e il gestore viene innanzitutto sottoscritto un contratto con cui il distributore si obbliga ad effettuare periodicamente forniture di carburante direttamente al cliente finale. Parallelamente tra la compagnia e il cliente finale viene sottoscritto un altro contratto di somministrazione con cui la prima si impegna a cedere il carburante all’atto del rifornimento.

A differenza del modello tradizionale, non c’è alcun rapporto contrattuale tra il distributore e il cliente finale, il quale utilizza per il pagamento «carte aziendali» rilasciate direttamente dalla compagnia petrolifera. La rendicontazione degli acquisti viene effettuata direttamente dalla compagnia petrolifera al cliente finale, mediante l’emissione di una unica fattura relativa agli acquisti effettuati nel periodo di riferimento. Questa tipologia di contratto, come evidenziato con la circolare 205/E/1998 risulta già escluso dall’ambito di applicazione della scheda carburante. Con le nuove regole sull’obbligo di fatturazione elettronica il contratto di netting non sembra, con riferimento alla deducibilità del costo ovvero della detraibilità dell’Iva, assolutamente toccato dalla nuova normativa, se non nel fatto che le diverse transazioni dovranno essere documentate con fattura elettronica.

L’unica novità per il netting è l’emissione di fatture elettroniche tra la compagnia petrolifera verso il cliente finale e dal gestore verso la compagnia petrolifera. Sul piano operativo non sembra invece necessario modificare la tempistica di fatturazione: trattandosi di somministrazione il momento di effettuazione dell’operazione (ovvero di esigibilità dell’imposta) si verifica solo al momento del pagamento del corrispettivo e quindi all’atto del ricevimento della fattura probabilmente con cadenza mensile. Il disallineamento normativo che dovrà invece essere superato, probabilmente con un provvedimento dell’agenzia delle Entrate, è rappresentato dal fatto che mentre ai fini della deducibilità dei redditi, le carte utilizzabili sono solo quelle emesse da circuiti finanziari, per la detraibilità Iva la norma riconosce la possibilità di prevedere anche altri mezzi di pagamento diversi dalle carte emesse da operatori finanziari.

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