L'esperto rispondeProfessione

La cessione della clientela va assoggettata al contributo integrativo

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di Albino Leonardi

La domanda

La cessione dello studio, in particolare la cessione della clientela, comporta la fatturazione del corrispettivo per l’assoggettamento ad Iva. È da comprendere nell’imponibile Iva il contributo integrativo del 4%,ancorchè, pare, non si tratti di un compenso professionale?
G.S. – Udine

L’operazione descritta dal lettore rientra nel volume d’affari e, come tale, va assoggettata a contributo integrativo.
La legge di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, con riferimento alle prestazioni rese dai dottori commercialisti (legge 21 del 29 febbraio 1986) prevede l’obbligo di assoggettare a contribuzione previdenziale tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini Iva, nonché di versare il relativo ammontare alla Cassa nazionale di previdenza. L’agenzia delle Entrate, con la circolare 58/E del 18 giugno 2001, ha inoltre chiarito che anche il riaddebito delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale deve essere assoggettato a Iva e documentato mediante fattura, anche tale operazione (riaddebito) deve ricomprendersi nel volume d’affari e il relativo corrispettivo deve essere assoggettato alla maggiorazione del 4% per la contribuzione integrativa. La Cassa nazionale dottori commercialisti ha confermato che «il contributo integrativo deve essere applicato su tutte le operazioni che rientrano nel volume di affari» e che «il volume di affari deve comprendere anche i corrispettivi afferenti le parcelle emesse tra professionisti anche a puro titolo di riaddebito di spese».
Si segnala che l’articolo 17, comma 1, lettera g-ter del Testo unico delle imposte sui redditi prevede l’assoggettamento a tassazione separata dei corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela, a condizione che essi siano erogati in unica soluzione o, se a rate, in un unico periodo di imposta.

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