Controlli e liti

La compliance per le multinazionali del web va estesa a tutti i non residenti

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di Eugenio Della Valle e Dario De Santis

Con l’emendamento alla manovrina approvato in commissione Bilancio viene introdotta una procedura ad hoc volta a consentire alle multinazionali con headquarter estero, non solo a quelle operanti nel contesto web, di ridurre la loro exposure, sotto il profilo del rischio sanzionatorio, quanto alla configurabilità quale stabile organizzazione occulta dell’attività posta in essere nel nostro Paese. Si tratta di un intervento dai nobili intenti che tuttavia andrebbe ulteriormente meditato almeno per quanto riguarda l’ambito dei soggetti coinvolti (da estendere, pena la sua irragionevolezza, a tutte le società non residenti) ed i risvolti penali per il management interessato.

L’emendamento prevede, in particolare, che le società e gli enti non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori ad un miliardo di euro e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro avvalendosi del supporto di società residenti o di stabili organizzazioni in Italia di società non residenti (non si comprende se ci si riferisca ad una stabile già esistente o a quella eventualmente accertata o più auspicabilmente ad entrambe le ipotesi), appartenenti al medesimo gruppo societario (il cui perimetro dovrebbe forse essere definito dal provvedimento attuativo delle Entrate), possono avvalersi di una “speciale” procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari correlati alla presenza di una stabile organizzazione italiana.

In buona sostanza, le società e gli enti non residenti che ravvisino il rischio che l’attività esercitata nel territorio dello Stato possa essere configurata quale stabile organizzazione, possono chiedere all’agenzia delle Entrate di valutare la sussistenza o meno dei requisiti della figura in questione, potendosi all’uopo beneficiare, in caso di pagamento del quantum dovuto, dell’accesso al regime di cooperative compliance, a prescindere dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi della stabile organizzazione.

Nei confronti dei soggetti che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, in assenza di accessi, ispezioni e verifiche, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte a un terzo in base alla procedura di accertamento con adesione e poi ulteriormente alla metà.

Si prevede inoltre che il reato di omessa presentazione della dichiarazione (articolo 5 del Dlgs 74/2000) non sia punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione, comprese sanzioni amministrative ridotte e interessi, siano estinti nei termini specificamente previsti.
Stante quindi i benefici sanzionatori, sarebbe stato forse auspicabile non limitare la procedura solo ad alcuni soggetti di grandi dimensioni (alcuni dei quali, come noto, hanno già definito i loro rapporti con il fisco italiano); non si comprende infatti il motivo per cui le società di minori dimensioni, al ricorrere dei medesimi presupposti oggettivi, abbiano a disposizione unicamente una diversa modalità di appuramento della eventuale presenza di una stabile organizzazione, ossia quella prevista dall’articolo 31-ter del Dpr 600/1973 (attivabile anche dalle società di grandi dimensioni), che non prevede specifici effetti penali incentivanti, ma solo la disapplicazione delle sanzioni tributarie per i periodi di imposta non anteriori alla presentazione dell’istanza.

Peraltro, atteso l’eventuale (od obbligatorio) coinvolgimento di una società o stabile organizzazione italiana, già esistente, la menzionata non punibilità, per essere maggiormente appealing, avrebbe dovuto riguardare non solo il reato di omessa dichiarazione, ma anche quello di dichiarazione infedele contestabile nell’ipotesi in cui non si ritenga sussistere una stabile organizzazione del soggetto non residente, ma venga comunque attribuito un maggior reddito alla società o stabile organizzazione italiana (che dovrebbe poter beneficiare della suddetta riduzione delle sanzioni amministrative).

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