Contabilità

La «condivisione» di più elementi tra due start up non integra una violazione

di Stefano Mazzocchi


Nessuna violazione con la presenza di due startup innovative iscritte nella sezione speciale della stessa Camera di Commercio, con denominazione similare, sede legale presso lo stesso indirizzo, identico oggetto sociale, identica attività prevalente denunciata, nonché presenza dello stesso soggetto quale componente dell’organo amministrativo. È quanto affermato dal Mise con nel parere 170828 del 1° luglio 2019 che, seppur specificamente riferito alle start-up innovative, a parere di chi scrive è destinato ad assumere una valenza in termini più generali.

Considerata la particolarità della situazione, l’ente camerale locale si è rivolto al ministero dello Sviluppo economico, il quale ha precisato che - in assenza di una norma che vieti tale “duplicazione” - non si può ritenere sussistente alcuna violazione per il solo fatto che taluni elementi soggettivi ed oggettivi siano “condivisi”.

Il parere in rassegna è approdato a tale conclusione richiamando quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del Dl 1/2012, convertito con modifiche dalla legge 27/2012, secondo cui «le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera». Il legislatore ha quindi voluto ammettere soltanto «i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica» (principio richiamato dallo stesso ministero con la nota 29 dicembre 2016, n. 433949). Si tratta del resto di precetti che attuano il principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della

Costituzione nonché il principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea.
Fatto salvo quanto precede, il Mise specifica peraltro che in situazioni analoghe a quella descritta i singoli uffici del Registro delle imprese sono comunque invitati a «raccogliere maggiori elementi sentendo direttamente le imprese», perché – a prescindere dall’assenza di elementi di irregolarità – è comunque evidente, sottolinea l’Amministrazione, che detta situazione presenta «profili seri d’attenzione, potendo far emergere ambiti di elusione».

In altre parole: l’anomalia descritta, bollata dal Mise in termini estremamente forti («duplicazione») di per sé non è idonea a condurre ad alcuna nullità degli atti posti in essere, pur rappresentando motivo di preoccupazione. Da qui l’esigenza che l’ente camerale preposto avvii un contraddittorio con gli interessati, al fine di verificare se nella specifica situazione presa in esame vengano perseguite finalità elusive (a tal fine richiamando, seppur implicitamente, il “nuovo” articolo 10-bis dello Statuto del contribuente).

Mise, parere 170828/2019

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