Contabilità

La conoscenza legale del processo abilita l’azione del curatore

di Antonino Porracciolo

Il termine per la riassunzione del processo dopo la dichiarazione di fallimento decorre, per il curatore fallimentare, dal momento in cui questi ha conoscenza “legale” del giudizio su cui opera l’interruzione. Lo afferma il Tribunale di Reggio Emilia (giudice Morlini) con la sentenza 903\2017. La controversia è stata promossa da una Srl per ottenere la condanna di una cooperativa al risarcimento dei danni causati da una fornitura di prodotti non conforme a quella commissionata. La Srl era fallita nel corso della lite, e il il giudice, alla prima udienza dopo il deposito telematico della sentenza, aveva dichiarato interrotto il processo. La causa era stata riassunta dalla curatela, ma il legale della cooperativa aveva eccepito la tardività della riassunzione e chiesto l’estinzione del giudizio; la curatela ha contestato ha sostenuto la tempestività.

Nell’accogliere l’eccezione di estinzione, il giudice ricorda che, in base all’articolo 43 della legge fallimentare (Rd 267/1942), «l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo». Un effetto automatico che prescinde dalla dichiarazione della parte; e ciò a differenza di quanto previsto dall’articolo 300 del Codice di rito civile, per il quale gli altri eventi interruttivi bloccano il processo solo se sono dichiarati dal procuratore della parte. Resta da individuare il momento da cui decorre il termine per riassumere il processo in caso di interruzione dovuta al fallimento. Sul punto la Cassazione(sentenza 27165\2016) ha stabilito che per il decorso del termine non basta la consapevolezza del curatore della dichiarazione di fallimento, «ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato a operare». La conoscenza deve essere “legale”, e cioè «acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione».

Nello specifico, il 21 settembre 2015 il legale della Srl aveva depositato sentenza di fallimento nel fascicolo telematico del processo e da quel giorno la curatela era a conoscenza del processo davanti al Tribunale di Reggio Emilia; la curatela aveva riassunto il giudizio con ricorso presentato il 22 dicembre. Ultimo giorno utile per riattivare il processo era, però, il 21 dicembre. Il processo deve, infatti, essere proseguito o riassunto entro tre mesi dall’interruzione, pena l’estinzione.

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