Controlli e liti

La consegna delle raccomandate «prova» la tempestività dell’appello tributario

di Roberto Bianchi

Nel processo tributario la data di consegna delle raccomandate, presentate allo sportello dell’ufficio postale e comprovata dalla copia dell’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione al funzionario delle Poste, risulta essere certa e validamente perfezionata, scaturendo da un atto equipollente a quelli contenenti il medesimo timbro, apposto sul piego postale o sulla busta della raccomandata, di notoria conoscenza e riconducibile a una cognizione costituzionalmente adeguata delle menzionate disposizioni. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ ordinanza 10996/2018 .

Con ricorso per Cassazione affidato a un solo motivo, nei cui confronti il contribuente non ha prodotto difese scritte, l’Agenzia ha impugnato la sentenza della Ctr, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’ente impositore sull’istanza di rimborso afferente l’Irap corrisposta relativamente alle annualità ricomprese tra il 2003 e il 2010, limitatamente al quale è stata sollevata la questione afferente la tardiva proposizione dell’appello da parte delle Entrate.

L’Ufficio ha dedotto il vizio di violazione delle legge in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avevano ritenuto tardiva la proposizione dell’appello che, dalla documentazione prodotta, risultava consegnato all’ufficio postale entro il termine “lungo” di proposizione del gravame.

Il collegio di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato in quanto, secondo l’orientamento della Suprema corte, nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell’appello secondo le modalità fissate dall’articolo 20, comma 2, del Dlgs 546/1992, richiamato dell’articolo 53, comma 2, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all’ufficio postale, risultante dalla copia dell’elenco delle raccomandate presentate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza e riconducibile a una nozione costituzionalmente adeguata delle rammentate disposizioni, anche in rispondenza della concezione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze 189/2000 e 520/2002) e della stessa Cassazione (sentenze 24568/2014 e 22878/2017).

Nel caso di specie, la sentenza della Ctp è risultata depositata in data 16 ottobre 2012 mentre l’atto di appello è risultato consegnato all’ufficio postale in data 15 aprile 2013 e ricevuto il 18 aprile 2013 e pertanto, entro il termine semestrale per la proposizione del gravame.

Cassazione, ordinanza 10996/2018

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