Contabilità

La derivazione rafforzata vale anche per le micro-imprese

Niente più dichiarazioni integrative per gestire errori contabili di bilancio. Tutte le novità sono applicabili già a partire dall’esercizio 2022

La versione del decreto Semplificazioni (Dl 73/2022), che sarà approvata in prima lettura alla Camera lunedì 25 senza modifiche, conferma il contenuto dell’articolo 8 in materia di estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese e di errori contabili con modifica dell’articolo 83 del Tuir.

Per le micro-imprese (lettera a) è confermato che in caso di opzione per la redazione del bilancio in forma ordinaria si applica ai fini fiscali la derivazione rafforzata.

L’articolo 2435-ter del Codice civile qualifica micro le imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:

• totale attivo dello stato patrimoniale 175mila euro;

• ricavi delle vendite e prestazioni 350mila euro;

• dipendenti occupati in media nell’esercizio 5 unità.

L’articolo 83 ora prevede che la derivazione rafforzata non si applica alle micro-imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria: pertanto, se l’impresa opta per il bilancio in forma ordinaria si applica la derivazione rafforzata.

La derivazione rafforzata estende, all’ambito fiscale, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili.

Pertanto, la derivazione rafforzata si applica alla “qualificazione” che consiste nell’esatta individuazione delle operazioni e degli effetti economico-patrimoniali che ne derivano. Poi la «classificazione» delle operazioni comporta l’individuazione degli effetti contabili: infine, «l’imputazione temporale» riguarda l’individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

La modifica si applica dal 2022 e risolve alcune questioni, anche se è opportuno rammentare che, in molti casi, la derivazione rafforzata è sovente richiamata in modo improprio: molte situazioni che si vorrebbero far rientrare in tale ambito erano già risolte dalle norme del Tuir in base alla derivazione semplice.

Tuttavia, la norma estende la derivazione rafforzata alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria, lasciando il dubbio, non chiarito neppure dalla relazione, per quelle che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata che, letteralmente, parrebbero escluse.

La lettera b) dell’articolo 8 semplifica la gestione fiscale degli errori contabili di bilancio, evitando di dover ripresentare delle dichiarazioni integrative a favore (nel caso di costi) come avvenuto finora. Mentre le bozze iniziali del decreto non dicevano nulla circa la decorrenza di questa nuova norma, la versione finale ha previsto la stessa decorrenza della lettera a), ovvero dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 2022. Ciò significa che:

1. per quegli errori contabili (sopravvenienze passive e attive) contabilizzati nei bilanci 2021 si dovrà ancora operare con il meccanismo delle integrative, a favore del contribuente o dell’erario

2. per quelli contabilizzati nel corso del 2022 potrà applicarsi la nuova norma che consente di dedurre o di tassare nell’esercizio di contabilizzazione.

Questo secondo aspetto varrà quindi per i bilanci 2022 ma anche nelle semestrali che al momento vengono approntate.

La norma non fa riferimento all’Irap ma sembra potersi applicare anche al tributo regionale che si caratterizza per la presa diretta dal bilancio. Al tempo stesso consente di dedurre i costi direttamente nell’esercizio in cui si contabilizza la sopravvenienza passiva, anche se il fisco pone comunque dei limiti. Perché la deducibilità si limita a costi relativi a periodi fiscali per cui potrebbero essere presentate delle integrative. Ciò significa, ad esempio, che non è più deducibile un costo afferente al 2015 in quanto relativo ad un periodo fiscale chiuso che, come tale, non può essere oggetto di integrativa. La norma non richiama anche le sopravvenienze attive, per cui l’elemento positivo sembrerebbe da assoggettare a tassazione sempre e comunque, anche se riferito a periodi fiscalmente chiusi.

La semplificazione appare notevole, in quanto evita di “incasellare” il componente negativo o positivo nel periodo fiscale di competenza attraverso un’integrativa, che era già una semplificazione rispetto alla vecchia procedura degli errori (circ. 31/E/13).

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