L'esperto rispondeAdempimenti

La detrazione per costruire la prima casa si estende alle pertinenze

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di Zandonà Marco

La domanda

Due coniugi hanno acquistato un terreno edificabile sul quale stanno costruendo la propria abitazione con box auto. Il permesso di costruire indica «costruzione di nuovo edificio residenziale», nulla viene menzionato in merito alla pertinenzialità del box. È possibile fruire della detrazione fiscale del 50% (magari evidenziando in altro modo il vincolo di pertinenzialità)? Si chiede poi se, risultando l'’immobile di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, tutte le spese debbano essere pagate a metà ovvero se alcune di esse possano essere fatturate e pagate da uno solo dei coniugi (i quali hanno due aliquote Iva distinte: 4% e 10%).
S.M.-Brescia

Nel caso di specie, sono detraibili le spese di realizzazione del box pertinenziale sull'area di risulta pertinenza dell'abitazione anche se in corso di costruzione. La detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% e al bonus mobili su www.agenziaentrate.it), si applica anche per gli interventi inerenti le pertinenze delle abitazioni (esempio, box) e, in particolare, anche per le spese di realizzazione del box su area già posseduta e reso pertinenziale in sede di accatastamento. Quindi, si consiglia di integrare il contratto di appalto evidenziando che trattasi di realizzazione di box pertinenziale e, comunque, in sede di accatastamento denunciarne la pertinenzialità evitando contestazioni in sede di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria. In caso di appalto per la costruzione di abitazione, la ripartizione tra coniugi è parametrata alla proprietà dell'area. Quindi, se i coniugi sono proprietari al 50%, anche la casa è di proprietà al 50%. Se solo uno dei due coniugi ha diritto alle agevolazioni prima casa, occorre che le fatture ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4% (prima casa) o 10% (seconda casa) rispettino tale ripartizione della proprietà (n. 21, n. 39 Tabella A, Parte II, e n. 127 quaterdecies tabella A, Parte III, DPR 633/72).

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