La detrazione per costruire la prima casa si estende alle pertinenze
Nel caso di specie, sono detraibili le spese di realizzazione del box pertinenziale sull'area di risulta pertinenza dell'abitazione anche se in corso di costruzione. La detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% e al bonus mobili su www.agenziaentrate.it), si applica anche per gli interventi inerenti le pertinenze delle abitazioni (esempio, box) e, in particolare, anche per le spese di realizzazione del box su area già posseduta e reso pertinenziale in sede di accatastamento. Quindi, si consiglia di integrare il contratto di appalto evidenziando che trattasi di realizzazione di box pertinenziale e, comunque, in sede di accatastamento denunciarne la pertinenzialità evitando contestazioni in sede di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria. In caso di appalto per la costruzione di abitazione, la ripartizione tra coniugi è parametrata alla proprietà dell'area. Quindi, se i coniugi sono proprietari al 50%, anche la casa è di proprietà al 50%. Se solo uno dei due coniugi ha diritto alle agevolazioni prima casa, occorre che le fatture ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4% (prima casa) o 10% (seconda casa) rispettino tale ripartizione della proprietà (n. 21, n. 39 Tabella A, Parte II, e n. 127 quaterdecies tabella A, Parte III, DPR 633/72).
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