Adempimenti

La dichiarazione Iva «autonoma» manda in soffitta la comunicazione annuale

di Roberta De Pirro

La comunicazione annuale dati Iva va definitivamente in cantina. Con l’introduzione dell’obbligo per tutti i soggetti passivi Iva di presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma entro il prossimo 28 febbraio, quest’obbligo comunicativo non ha più motivo di esistere. Ma andiamo con ordine.

Il Dl 193/2016 ha previsto che la dichiarazione Iva relativa all’anno 2016 deve essere presentata in forma autonoma entro il mese di febbraio, concludendo così l’iter legislativo che aveva preso avviso con la legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), che aveva a sua volta previsto che a partire dal 2015 la dichiarazione Iva (Iva 2016) non poteva più essere presentata in forma unificata.

La legge 11/2015 di conversione del Dl 192/14 (decreto Milleproroghe) aveva però rinviato in extremis di un anno l’entrata in vigore di tale obbligo. Il Dl 193/16 non solo conferma che la dichiarazione Iva relativa al 2016 deve essere presentata autonomamente entro il mese di febbraio 2017 ma introduce per le dichiarazioni da inviarsi dal 2017 in poi un lasso temporale compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile entro il quale presentarle.
Ed è proprio la scadenza del 30 aprile entro la quale presentare la dichiarazione Iva a rappresentare la quadratura del cerchio dell’attività di compliance tra fisco e contribuente posta in essere mediante l’introduzione dell’obbligo di inviare trimestralmente all’agenzia delle Entrate le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e quelli delle relative liquidazioni periodiche.

Infatti, secondo quanto previsto dagli articoli 21 del Dl 78/10, così come modificato dal Dl 193/16, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi Iva devono trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento (solo per l’invio dei dati del secondo trimestre l’invio è previsto entro il 16 settembre). Con la stessa cadenza, ai sensi del nuovo articolo 21-bis del Dl 78/10, i soggetti Iva devono comunicare anche i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche.
Ricevuti i dati, l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente gli esiti delle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture nonché la coerenza tra gli stessi e le liquidazioni Iva effettuate nel medesimo trimestre di riferimento.
Qualora dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nelle comunicazioni inviate, il contribuente verrà informato di ciò e potrà fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quando dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al Dl 193/16, con specifico riferimento alle comunicazioni relative all’ultimo trimestre dell’anno solare, da inviarsi entro il mese di febbraio dell’anno successivo, l’Agenzia dovrebbe mettere a disposizione del contribuente gli esiti della sua attività di controllo indicativamente entro il 16 marzo. In questo modo, il contribuente potrà, non solo, versare quanto eventualmente dovuto, saldando così correttamente il conto annuale Iva, ma avere il tempo entro il 30 aprile per trasmettere la dichiarazione Iva. Dichiarazione che si potrebbe definire “corretta”, data l’attività di verifica già effettuata dall’erario sulle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture e delle liquidazioni.

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