La dichiarazione Iva monitora il passaggio dei forfettari al regime ordinario
Più scelta per i contribuenti forfettari che si ritrovano in via di fuoriuscita dal regime agevolato, per volontà o per perdita dei requisiti. Potrebbe infatti essere opportuno valutare un passaggio intermedio prima di giungere al regime ordinario di determinazione delle imposte sul reddito e dell’Iva, rappresentato dal nuovo regime di cassa.
Infatti, tra le altre molteplici novità che il 2017 ha recato con sé, va annoverata la sostanziale modifica al regime contabile delle imprese semplificate, la cui nuova imposizione è improntata sul principio di cassa; ciò ha comportato per contribuenti e consulenti importanti valutazioni circa il regime contabile e fiscale da adottare. Cerchiamo di far chiarezza su tali passaggi.
Innanzitutto, vi è da chiarire che i contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfettario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando formalmente per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. Tale opzione per il regime ordinario avviene per comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.
Il luogo per operare la scelta è il rigo VO33 della dichiarazione Iva 2018, relativa all’anno di imposta 2017, se questo risulta essere il primo anno di applicazione delle regole ordinarie, quindi ipotizzando la fuoriuscita dal regime di vantaggio nel 2016.
L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2mila euro. L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio.
In tale eventualità sarà operata una rettifica della detrazione a favore nel modello; l’importo a credito derivante dalla rettifica deve essere indicato nel rigo VF 70 con segno positivo.
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario determina, al contrario, l’opportunità di rettificare, questa volta a sfavore, la detrazione dell’imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. La rettifica va effettuata nella dichiarazione Iva dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie; pertanto se per ipotesi l’accesso al regime forfettario avviene dal 2018, la rettifica va fatta nel modello Iva 2018 relativo al 2017.
Nella circolare 11/E/2017 l’Agenzia chiarisce che, per quanto riguarda il passaggio dalla determinazione forfettaria al nuovo regime di cassa, possono accedere a quest’ultimo i forfettari che, comunque, posseggono i requisiti previsti dalla normativa vigente per applicarlo e devono a tal fine esprimere una specifica opzione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 70, della legge 190 del 2014. Ciò avviene, nel rispetto della regola generale stabilita dal Dpr 442 del 1997, mediante comportamento concludente e successiva comunicazione nella dichiarazione annuale Iva (circolare 10/E/2016 paragrafo 3.1.1).