Imposte

La dilazione a tasso zero riduce il «peso» del prezzo

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di Paolo Meneghetti

Nelle politiche di vendita diventa sempre più frequente proporre cessioni di beni ( specie nel mondo degli autoveicoli) a pagamento differito senza interessi, il che comporta, per l'acquirente una particolare attenzione sulle corrette modalità di contabilizzazione del bene e sulle conseguenze fiscali.

Pensiamo all’acquisto di un autocarro il cui prezzo è 50.000 euro (ragioniamo per semplicità senza considerare l'Iva), con consegna il 1° gennaio 2017 e pagamento al 31 dicembre 2019 senza interessi. Poniamo altresì che il bene sia acquistato da una Srl che per obbligo o per scelta applica l'articolo 2426, punto 8 del Codice civile, cioè valuta debiti e crediti al costo ammortizzato.

In questa ipotesi l’ Oic 16 (immobilizzazioni materiali), al paragrafo 33 afferma che in caso di acquisto di cespite con pagamento differito si deve iscrivere il bene in bilancio come se si iscrivesse il debito contratto con terzi a condizioni non allineate a quelle di mercato. In questa fattispecie l’Oic 19 stabilisce che il debito va attualizzato e quindi iscritto in bilancio inizialmente in misura ridotta e poi imputando a conto economico gli interessi passivi figurativi di competenza. Alla luce di queste indicazioni l'impostazione contabile nel caso diverso di acquisto di bene strumentale dovrebbe quindi comportare l'iscrizione del cespite al valore ridotto come se fosse il debito.

Ipotizziamo che il valore attuale di un debito a tre anni di 50.000 euro al tasso di mercato del 5% sia 43.478 euro, mentre il differenziale di 6.521 euro va considerato onere finanziario che va imputato a conto economico rispettando il lasso temporale di tre anni, quindi 2.173 euro l'anno.

A questo punto si pone il problema di come rilevare gli ammortamenti, posto che il costo iscritto in bilancio non è più il valore nominale di acquisto (50.000 euro), bensì 43.478 euro. Da tale iscrizione deriva lo stanziamento di una quota di ammortamento (poniamo che sia 25% il coefficiente da utilizzare) che va calcolata sul valore di iscrizione e non sul valore di acquisto nominale. La quota di ammortamento imputata a conto economico sarà quindi minore (25% di 43.478 euro), mentre sempre a conto economico verranno imputati anno dopo anno gli interessi passivi per il differenziale tra valore attualizzato e nominale. Quindi parte del costo del bene viene dedotto come ammortamento e parte come interesse passivo.

Qui si pone il problema del riconoscimento fiscale di tale imputazione da parte di società di capitali che applicano la derivazione rafforzata. Rispetto all’“ordinaria” imputazione a conto economico dell’intera quota di ammortamento, procedura che verrà ancora eseguita dalle microimprese, in questo caso il costo transita in parte nell’area B del conto economico quale ammortamento, in parte nell'area C quale onere finanziario. Non vi è dubbio che il principio di derivazione rafforzata comporti il riconoscimento, anche fiscale, delle impostazioni contabili e dei componenti negativi imputati a conto economico in ossequio ai concetti di qualificazione e classificazione dell’operazione propri della derivazione rafforzata. Inoltre va rilevato che gli interessi passivi correlati all'acquisto di un bene strumentale hanno natura “commerciale“ e non finanziaria da cui consegue la loro completa deducibilità, in deroga al tetto del 30% del Rol (circolare 19/09, par. 2.2.1). Infine va segnalato che ai fini del calcolo del superammortamento, la circolare 4/17 ha escluso l’applicazione della derivazione rafforzata, quindi si dovrà eseguire il calcolo assumendo come eseguiti ammortamenti figurativi sul valore totale del cespite e su questi ammortamenti verrà determinata la variazione diminutiva del 40% , o 30% per acquisti eseguiti nel 2018.

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