La doppia decadenza per emissione e notifica non concede una dilazione più estesa
Sarebbe stato forse più opportuno concedere al contribuente anche una dilazione ancora più estesa
È un doppio termine di decadenza – uno per l’emissione dell’atto e l’altro per la notifica dello stesso – quello che si configura, per effetto del Dl rilancio, per l’oramai quasi “leggendaria” questione della proroga dei termini di accertamento.
Le bozze di decreto rilancio prevedono infatti che, in deroga allo Statuto del contribuente, gli atti e le cartelle che scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 saranno emessi entro tale ultima data (31 dicembre 2020), mentre saranno notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza.
La previsione, in sostanza, vuole confermare quelle che erano state le dichiarazioni del direttore dell’agenzia delle Entrate Ruffini, e cioè che l’Agenzia emetterà comunque gli atti in scadenza entro fine anno, dando però la possibilità al contribuente di “riceverli” l’anno successivo, nel 2021. Si realizza, così, una proroga dei termini che non può che essere “etichettata” come di favore per il contribuente.
Al riguardo, vanno tuttavia rilevate una serie di precarietà che si vengono a delineare. La prima è che si vengono a creare due termini di decadenza: uno, per l’emissione dell’atto (entro il 31 dicembre prossimo), e uno per la notifica al contribuente (1° gennaio – 31 dicembre 2021), riproponendosi, in questo modo, le vecchie problematiche che si ebbero in passato con riguardo al termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo e il (successivo) termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale.
Occorre comunque segnalare che, con riferimento al termine di notifica al contribuente, la bozza di decreto prevede che la notifica avverrà «nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021». Quindi, potenzialmente, la notifica potrà avvenire anche il 2 gennaio del prossimo anno, rendendo superfluo tutto questo complesso meccanismo che vuole sostanzialmente fare passare il messaggio «che l’Agenzia è pronta e che viene concessa una proroga – quindi un beneficio – al contribuente».
A questo punto, per completare il messaggio di favore verso il contribuente, sarebbe stato forse più opportuno concedere a quest’ultimo anche una dilazione ancora più estesa rispetto a quelle attualmente previste “a regime” per il pagamento delle somme pretese. Peraltro, si nota che la proroga prevista dal Dl rilancio fa salvi gli effetti stabiliti dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020. A tal fine occorrerà comprendere come opera la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio prevista da quest’ultima norma in combinazione con la proroga disposta dalla modifica. In proposito, occorre ricordare che sulla sospensione stabilita dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020 è intervenuta la recente circolare 11/E (risposta 5.9), precisando che la sospensione prevista determina una corrispondente proroga dei termini per tutte le annualità, e non soltanto per quelle in scadenza a fine anno.
Peraltro, il richiamo al solo comma 1 dell’articolo 67 previsto dal Dl rilancio fa ritenere superate le disposizioni del comma 4 dello stesso articolo 67, le quali, a loro volta, richiamano le previsioni del “famoso” articolo 12 del Dlgs 159/2015, che hanno determinato tutta una serie di perplessità.
Sembrerebbe invece superata la questione della proroga biennale dei termini delle cartelle all’articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020 (si veda l’articolo del 3 maggio scorso) per effetto di quanto stabilito dal decreto rilancio, il quale proroga di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle in scadenza nel 2021 (mentre quelle in scadenza nel 2020 rientrano nella regola della “doppia decadenza” dei termini di cui si è detto in precedenza).
Rimane comunque la considerazione che anche queste nuove disposizioni risentono molto del clima di emergenza in cui sono maturate.
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di Eugenio della Valle